Contributo locazione

Pur trattandosi di un contributo erogato dallo Stato, l’accesso al beneficio è gestito e regolato dal Comune di residenza del richiedente


DOMANDA

Sono intestatario di un contratto di affitto abitativo (inquilino) per euro 520 mensili per un appartamento di discreta valutazione 79 mq) fuori centro abitato, mezzi pubblici urbani a 500 mt con negozi e vari esercizi commerciali e pubblici a circa 3 km. Il contratto venne sottoscritto inizialmente per un milione di lire (poi euro 516,46) nel 2001 per anni quattro che poi si è sempre rinnovato tacitamente. 2011 i locatori hanno chiesto un aggiornamento Istat ed è stato arrotondato ad euro 520. Deceduti i locatori sono subentrati eredi con il prosieguo del contratto e riscossione affitto. Il quesito che vorrei chiedere riguarda il contributo affitto se, con il DPCM, potrei rientrare al beneficio ovvero riduzione affitto con rimborso al proprietario dall’Ente preposto. I miei requisiti sono questi: pensionato monoreddito con circa 1700 euro mensili e con altre tre persone nello stato di famiglia e un prelievo forzato di euro 215 sulla pensione per una ingiunzione ho degli immobili di proprietà fuori regione (terreno ed ex casa rurale non abitabile). Caso positivo che iter dovrei seguire?


RISPOSTA

Pur trattandosi di un contributo erogato dallo Stato, l’accesso al beneficio è gestito e regolato dal Comune di residenza del richiedente, mediante un bando di gara pubblicato annualmente, in genere a partire dalla metà del mese di aprile.
Il suggerimento è quindi quello di acquisire le necessarie informazioni rivolgendosi direttamente agli uffici comunali (in alcune realtà le informazioni sono disponibili anche online) oppure ad un sindacato inquilini di zona.
Fra i requisiti, il reddito imponibile familiare percepito nell’anno precedente, non deve superare i 30 mila euro annui circa (comprensivo del prelievo forzato) con una riduzione superiore al 30% del reddito complessivo del nucleo familiare per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
L’ammontare del contributo non può superare il 40% del costo di tre mensilità dell’anno 2020, nei limiti delle risorse disponibili.


6 Aprile 2021 - Simone di Saintjust


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