Contributi Inps Sanzioni e Interessi


Contributi inps





Come titolare di una ditta individuale ormai chiusa, ho ricevuto un accertamento dall’INPS, in quanto negli ultimi 5 anni non ho versato contributi nè mi sono mai iscritto.

Purtroppo sono stato consigliato male ed indotto all’errore, e sopratutto a non pagare, dal mio commercialista (piuttosto che consigliarmi di pagare..).
Atteso che riconosco l’errore e vorrei pagare il dovuto, ritengo però assurda la sanzione applicata per l’evasione contributiva; come infatti per le attività di credito si stabiliscono severi limiti all’usura, non comprendo come la stessa possa essere avallata nei casi dei contributi Inps solo perchè mascherata da sanzione a cui si aggiungono per giunta gli interessi.

Un esempio : nel 2009 a fronte di un reddito imponibile di 42 000 Euro, Inps richiede contributi fissi + percentuali pari a 8 526 Euro più una sanzione/interessi pari a 5 921!!

Tengo a precisare che l’Inps a tutt’oggi non mi ha inviato nessuna comunicazione ufficiale di conteggio delle suddette somme/sanzioni/interessi, ma sono io che mi sono recato presso le sue sedi per conoscere tali dati.

Stante a questo regime sanzionatorio il debito verso l’inps è di circa 60 mila Euro, che potrei scegliere di dilazionare in 2 anni al tasso del 6%, regalando all’Inps altri 7000 euro di interessi circa.

Diversamente un dirigente Inps mi ha anche detto che tra le mie possibilità rientra anche quella di non pagare; così facendo PER LE PROCEDURE APPLICATE IN QUESTO MOMENTO il mio debito verrebbe ceduto ad Equitalia, solo nella parte del contributo fisso che nel 2009 era pari a 2 868.24 (contro contributi fissi+ percentuali pari a 8 526 Euro).

Il contributo percentuale DOVREBBE (anche qui con un alea di incertezza) essere recuperato dall’agenzia delle entrate, ma il DOVREBBE, mi è stato evidenziato come un ‘ipotesi …

Delle sanzioni e degli interessi invece non si conosce la strada che potrebbero intraprendere.

Delucidazioni in merito? consigli su come agire?

Nella situazione esposta mi sembra abbastanza irrilevante l’iter della riscossione coattiva relativa ai contributi (fissi ed in percentuale) e ai conseguenti interessi per ritardato pagamento.

Per quanto in mia conoscenza, alla riscossione dovrebbe provvedere l’INPS affidando il credito ad Equitalia.

Ma anche ammettendo che il dirigente interpellato abbia ragione, anche l’Agenzia delle entrate, alla fine, deve affidare il credito in riscossione al Concessionario, se il debitore non ottempera agli avvisi bonari.

Dunque, la questione si riduce a sapere se le verrà notificata una sola cartella esattoriale con ente creditore INPS o due, una afferente l’INPS e l’altra Agenzia delle entrate. E non è che cambi molto.

Il vantaggio di chiedere subito la dilazione all’INPS consiste di poter fruire dell’istituto dell’acquiescenza con una rilevante riduzione (pagherebbe solo un quarto) dell’importo relativo alle sanzioni civili irrogate, anche se il piano di rientro è limitato ad un biennio.

Dilazionando con Equitalia, invece, pagherebbe le sanzioni civili nella misura integrale; per contro potrebbe fruire di una dilazione anche di 120 rate, qualora siano dimostrati particolari requisiti di difficoltà economica del debitore.

Il problema si focalizza, pertanto, nella volontà di assolvere al debito e nella sostenibilità delle rate.

Per quanto attiene le sanzioni civili, la riscossione potrebbe seguire una strada diversa. L’INPS, invece di affidarne la riscossione ad Equitalia, può procedere ad una cartolarizzazione del credito. Il debitore, dunque, in tale ipotesi, avrebbe come controparte la banca a cui l’INPS ha ceduto il credito.

Suggerimenti: se c’è la possibilità e la volontà di saldare quanto richiesto, la strada migliore è senz’altro quella di procedere con un piano di rateizzazione direttamente all’INPS.

Se non si può (o non si vuole) pagare, non resta che attrezzarsi per fare in modo che Equitalia (o la banca cessionaria) non trovi beni, sui quali esercitare azione esecutiva o cautelare (immobili, stipendi e conti correnti), nella disponibilità del debitore.

18 Febbraio 2015 · Carla Benvenuto


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