Contravvenzione stradale e fine di un’amicizia – Possibile il ricorso dopo 60 giorni dalla contestazione immediata?


Ricorso multa





Il 12 ottobre scorso ho avuto un incidente con il conducente di una vettura che proveniva dalla mia destra ma da una via in cui non poteva transitare.

Dopo due giorni il vicecomandante della polizia locale che al momento del sinistro era in servizio sulla mia vettura privata ha ricostruito su mia sollecitazione l’incidente falsando la relazione con fotografie ricostruite e con verbale di contravvenzione sia a me che non ho dato precedenza alla vettura che proveniva da destra (ricordo che non poteva provenire da destra) sia alla controparte che non poteva transitare in quel senso della strada.

Il 20 di ottobre andando al comando per ritirare il libretto della mia vettura che avevo dimenticato, il vicecomandante che era in macchina con me nel momento dell’incidente, mi sottoponeva il verbale di contravvenzione da sottoscrivere. Verbale che io non ho accettato in quanto non ritenevo fosse giusto sottoscrivere un verbale che non meritavo.

Pensavo che mi sarebbe stato inviato per raccomandata entro 90 giorni.

Ho saputo in seguito che nel momento che io ho rifiutato di sottoscriverlo e ritirarlo la notifica era da considerarsi fatta.

Essendo trascorsi 60 giorni per il ricorso, ma essendo d’accordo di ritirarlo lunedì 23 p.v. secondo vostra esperienza posso ancora fare ricorso?

Faccio presente che in ogni caso farò denuncia alla procura della repubblica per il falso in atto pubblico del vicecomandante dei vigili, quindi fino a definizione del caso non pagherò la contravvenzione.

Come le hanno riferito, il verbale è già stato correttamente notificato al momento del sinistro, anche se lei si è rifiutato di sottoscriverlo: quindi è pacifico che un ricorso sarebbe inammissibile per decorrenza dei termini (30 giorni per ricorso al Giudice di pace e 60 giorni per il ricorso al Prefetto).

Piuttosto, le suggeriamo di pagare la contravvenzione, avendone la possibilità, altrimenti corre il rischio di doverla pagare successivamente, quando la sanzione amministrativa sarà gravata da interessi semestrali del 10% (conoscendo la lentezza della giustizia italiana e l’interessato ritardo delle amministrazioni comunali nell’iscrivere a ruolo, i semestri saranno molti) e dall’aggio spettante al concessionario della riscossione.

Purtroppo, non ha alcuna chance di successo il suo proposito di querelare di falso l’agente accertatore (il vicecomandante della polizia municipale), proposito probabilmente dettato dall’attuale comprensibile mancanza di lucidità: servirebbe solo a peggiorare la situazione con l’obbligo, a cui andrebbe inevitabilmente incontro, di dover rifondere pure le spese legali e di giudizio.

Infatti, l’attribuzione del concorso di colpa in un qualsiasi tipo di sinistro è ormai conseguenza diffusa del principio di diritto, in più occasioni ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale chiunque, alla guida di un veicolo, non deve mai confidare nella correttezza degli altri nel rispetto delle norme del Codice della strada. Basta soltanto questo per attribuire al conducente, più accorto e prudente, il concorso di colpa in un eventuale incidente stradale.

Capisco il suo sfogo, probabilmente riconducibile alla circostanza che con l’episodio è andato deluso il suo personale concetto di amicizia, ma sarà molto meglio per lei se darà ascolto ai nostri consigli.

Peraltro, se mi posso permettere, il comportamento del vicecomandante si spiega, forse, anche con l’umano desiderio di uscire indenne da un eventuale ricorso proposto dall’altro conducente, qualora egli avesse dato ragione al soggetto con il quale si trovava in auto. Certo, la cosa non può costituire una giustificazione per il comportamento tenuto nell’occasione, ma potrebbe aiutare a bere l’amaro calice.

20 Gennaio 2017 · Giuseppe Pennuto


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