Nella stipula di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, l'acquirente non può avvalersi della disciplina relativa alla garanzia dei vizi della cosa venduta o di quella relativa alla garanzia per mancanza di qualità della cosa venduta, le quali presuppongono la conclusione del contratto definitivo e sono estranee al contratto preliminare, che ha per oggetto solo l'obbligo di concludere un contratto successivo e definitivo di compravendita, in ordine al quale quelle garanzie non trovano giustificazione. L'acquirente che stipula un contratto preliminare di compravendita di un immobile gravato da vincoli, cui sia stato promesso dal venditore contraente il pieno e libero e acquisto del bene, può rifiutare il proprio consenso alla stipula del contratto definitivo fino a quando non gli sia stata fornita la dimostrazione della libertà dell'immobile. Questi gli spunti di riflessione giuridica emersi dalla lettura della sentenza della Corte di cassazione 21681/14. ...
La legge sancisce nullità degli atti tra vivi con i quali vengano trasferiti diritti reali su immobili ove essi non contengano la dichiarazione degli estremi della concessione edilizia dell'immobile oggetto di compravendita, ovvero degli estremi della domanda di concessione in sanatoria, sanzionando specificamente la sola violazione di un obbligo formale, imposto al venditore al fine di porre l'acquirente di un immobile in condizione di conoscere le condizioni del bene acquistato e di effettuare gli accertamenti sulla regolarità del bene stesso attraverso il confronto tra la sua consistenza reale e quella risultante dalla concessione edilizia, ovvero dalla domanda di concessione in sanatoria. Pertanto nessuna invalidità deriva al contratto dalla difformità della realizzazione edilizia rispetto alla licenza o alla concessione e, in generale, dal difetto di regolarità sostanziale del bene sotto il profilo del rispetto delle norme urbanistiche. Più in particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, non sussiste l'obbligo di concludere un ...
Quando Caio vuole nascondere ai suoi creditori o al fisco di essere l'acquirente di un immobile, si accorda con Tizio, venditore, affinché nell'atto di acquisto figuri Sempronio, prestanome. Colui che acquista effettivamente e si impegna a pagare il prezzo è tuttavia Caio e tutti gli effetti del contratto ricadono su di lui. Si tratta di un contratto simulato di compravendita di immobile con interposizione fittizia di persona (Sempronio). Ora, in tema di compravendita di immobile, la prova della interposizione fittizia (che si ha, come abbiamo detto, quando la proprietà del bene viene simulatamente intestata a persona diversa dall'effettivo acquirente, con la partecipazione del venditore, il quale è consapevole che il vero compratore è un terzo, nei cui confronti assume diritti ed obblighi) può essere addotta mediante testimoni o presunzioni solo se fatto valere da terzi o da creditori. Invece, l'accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatto valere ...