Il quesito che vorrei porvi riguarda la possibilità di collaborare/operare per società di servizi che hanno, tra altre attività, anche quella di fungere da filtro/intermediari tra le agenzie immobiliari e gli studi notarili. Mi spiego meglio: una società (di servizi o “gestione stipule notarili”) lavora per uno studio notarile che offre un’offerta di prezzi e tempistica sulle pratiche particolarmente interessante. I soci della prima, collaboratori da anni del notaio, iniziano a creare un’attività specifica in questo settore con collaboratori autonomi (non subordinati) o meglio procacciatori d’affari e clienti per lo studio notarile. I collaboratori, o consulenti, prendono contatto con le agenzie immobiliari, propongono l’offerta (comprensiva di numerosi vantaggi e prezzi notevolmente bassi, oltreché di attività di controllo e supervisione delle pratiche, tempistiche e vantaggi in termini di tributi e IVA) e guadagnano provvigioni sulle stipule e gli atti che gestiscono e ricevono dall’agenzia immobiliare. Sono come un “filtro” o “corsia preferenziale” tra le agenzie immobiliari e il notaio. I collaboratori, o procacciatori, non percepiscono però alcun rimborso spese e guadagnano sull’atto stipulato e concluso (es. compravendita immobiliare). Mi potete chiarire, sulla base di quanto spiegato, se questi tipi di attività, dove il consulente non percepisce alcun rimborso o fisso, sono da inquadrare in ipotesi di procacciamento d’affari? E’ vero che sono tipi di attività che si stanno diffondendo?
Il decreto legislativo 81/2015 (Jobs Act) ha ridisegnato i confini tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, riscrivendo completamente l’ambito normativo, fino ad allora vigente, delle collaborazioni coordinate e continuative, nonché il ricorso alle prestazioni professionali delle cosiddette partite IVA.
Si sta diffondendo, nello specifico, il ricorso agli ausiliari commerciali dell’imprenditore, soggetti che, se non sono già stati assunti come lavoratori subordinati, possono essere chiamati a svolgere attività lavorativa in un settore border line, posizionato fra autonomia e subordinazione.
Si tratta, soprattutto, di professionisti, dotati di partita IVA, iscritti o meno, in un albo professionale, nonché degli intermediari commerciali (procacciatori d’affari), prima normati dagli articoli dal 61 al 69 bis del decreto legislativo 276/2003 successivamente abrogati dall’entrata in vigore del decreto legislativo 81/2015 (articolo 52), i quali, dal punto di vista fiscale, possono essere assimilati a soggetti produttori autonomi di reddito d’impresa individuale.
Un serio consulente del lavoro saprà senz’altro consigliare come poter ricondurre l’attività che intendete avviare, nell’ambito di una organizzazione del lavoro eterogenea, che potrà giovarsi, conformemente alle disposizioni di legge introdotte con il Jobs Act, dell’apporto di professionisti dotati di partita IVA e remunerati in base agli obiettivi di produzione conseguiti, in base ad un contratto atipico di servizio, funzionale alle esigenze dell’imprenditore e rispettoso dei diritti del lavoratore.
7 Novembre 2017 · Tullio Solinas