Conto corrente cointestato di coniugi in comunione dei beni – Cosa si può fare se il coniuge superstite lo ha prosciugato?


Ai sensi dell'articolo 1854 del codice civile, in caso di conto corrente cointestato opera il regime della solidarietà sia passiva che attiva.





Mia madre è deceduta, e quindi i suoi due figli (io e mia sorella) e mio padre siamo eredi: mia madre era sposata con mio padre in regime di comunione dei beni, e i miei genitori hanno sempre usato un conto bancario cointestato a loro due. Mio padre mi ha detto che non eredito niente perchè il conto era già vuoto quando mia madre è morta, ma io leggendo gli estratti conto ho scoperto che negli ultimi anni di vita mia madre ha fatto un mucchio di bonifici dal conto cointestato verso un conto intestato solo a mio padre, e in altri casi mio padre ha fatto dei bonifici a se stesso sempre dal conto cointestato verso un conto intestato solo a lui.

In pratica l’effetto di questi numerosi versamenti sia grandi sia piccoli e’ stato quello di prosciugare il conto corrente cointestato: a questo punto io vi chiedo:

1) possiamo noi figli obbligare nostro padre a restituire all’asse ereditario la meta’ dei soldi del conto, visto che la meta’ dei soldi era di sua moglie ovvero nostra madre, e quindi cadendo i 2/3 di quella meta’ dovrebbero spettare a noi figli in eredita’?

2) e se si’, come possiamo fare? dobbiamo accettare l’eredita’ con beneficio di inventario per poi fare un’azione di riduzione, oppure basta fare una divisione giudiziale dove si fa presente che nell’asse ereditario vanno aggiunti anche i soldi spariti dal conto, per cui ci pensera’ il giudice a disporre le restituzioni dei soldi?

3) dato che mia madre quando era in vita ha fatto una donazione a mia sorella con un bonifico bancario di 3000 euro provenienti dal conto cointestato, questa donazione va calcolata come 1500 euro perché i soldi del conto cointestato erano in comune, oppure va calcolata come 3000 euro perché’ il bonifico lo ha disposto soltanto mia madre?

Ai sensi dell’articolo 1854 del codice civile, in caso di conto corrente cointestato opera il regime della solidarietà sia passiva che attiva; a tal proposito la giurisprudenza della Cassazione ha più volte specificato che tale solidarietà sopravvive alla morte di uno dei titolari del conto, sicché rimane in capo al titolare in vita la potestà di compiere operazioni sul conto anche oltre le rispettive quote.

Tale orientamento è stato più volte fatto proprio anche dall’Arbitro Bancario Finanziario che ha riconosciuto la legittimazione del titolare superstite rimanendo indiscusso, anche dopo la morte dell’altro cointestatario, il suo diritto di chiedere l’intero ammontare del saldo esistente sul conto.

In particolare (decisione ABF 1673/2013), in caso di cointestazione del rapporto di conto corrente a firma disgiunta l’evento morte di uno dei contitolari non porta allo scioglimento del rapporto.

Il cointestatario superstite può continuare a utilizzare il conto dovendosi riconoscere piena continuità, pure successivamente alla morte di uno dei cointestatari, dell’efficacia del patto di firma disgiunta e quindi della potestà di compiere operazioni disgiuntamente anche oltre le rispettive quote.

Pertanto, nel caso di morte del cointestatario la facoltà di disporre del saldo deve essere riconosciuta tanto al contitolare superstite, quanto agli eredi del cointestatario deceduto.

La morte di uno dei cointestatari, infatti, non modifica l’obbligazione inizialmente assunta dalla banca (o dall’ufficio postale) nei confronti di ciascun cointestatario, quanto alla sua facoltà di integrale disponibilità del conto con firma disgiunta. Tale obbligo permane sia nei confronti di ciascun contitolare superstite, sia, unitamente tra loro, nei confronti dei coeredi del cointestatario defunto, con l’ovvia avvertenza che i cointestatari superstiti ben possono disporre disgiuntamente del conto corrente, senza il concorso degli altri coeredi ogni volta in cui, come nella specie, intendano esercitare a tale titolo originario la detta loro facoltà.

Questo il quadro normativo e giurisprudenziale. Tuttavia i figli della defunta potranno agire in giudizio mediante l’azione di rivendicazione se riescono a provare che le somme di cui al conto corrente cointestato erano interamente, ed esclusivamente, riconducibili alla propria genitrice.

Per quel che riguarda l’azione di riduzione del legittimario leso dalla donazione di tremila euro effettuata in vita dalla defunta (sempre che si riesca a dimostrarne l’esistenza) essa va imputata al 50% a ciascuno dei genitori e dunque può essere eccepita, nell’occasione, per soli 1.500 euro.

3 Luglio 2018 · Giorgio Martini


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