Naturalmente, dobbiamo presumere che i due coniugi abbiano adottato un regime di separazione dei beni, altrimenti il problema non si porrebbe.
Quando il rapporto di conto corrente è intestato a più persone con facoltà di compiere operazioni anche in modo disgiunto, le disposizioni relative al rapporto stesso, anche se relative alla sua estinzione, potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari.
Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto medesimo.
Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell’interdetto o inabilitato.
Fin qui giurisprudenza consolidata dei giudici di legittimità e degli arbitri ABF.
Sul punto, tuttavia, c’è da registrare una recentissima (4 luglio 2014) sentenza della Corte di Cassazione (29019/14) secondo la quale il cointestatario che dispone, senza il consenso degli altri cointestatari, delle giacenze del conto corrente per una quota maggiore di quella a lui teoricamente assegnata (il 50% se i cointestatari sono due, il 33,3% laddove ci siano tre cointestatari ecc…) può essere chiamato a rispondere di appropriazione indebita.
Non si tratta del suo caso: la richiamata sentenza, infatti, affronta la situazione in cui fra gli eredi del defunto ed il cointestatario superstite non c’era un accordo. Accordo che invece sembra sussistere nella vicenda da lei riportata, in cui la distrazione dei fondi giacenti sul conto corrente è esclusivamente finalizzata ad avvantaggiare proprio l’unico erede indebitato del cointestatario defunto (l’unico legittimato a muovere un’eventuale accusa di appropriazione indebita al cointestatario superstite).
13 Luglio 2014 · Simone di Saintjust