Conto corrente pignorato e bloccato


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All’inizio di dicembre la mia banca ha ricevuto un atto di pignoramento per il mio conto corrente (in quel momento a saldo 0), su cui è stato però accreditato lo stipendio, come ogni mese. Per legge il mio stipendio è pignorabile nella misura di 1/5, tuttavia la banca da allora mi nega l’accesso ai restanti 4/5. Tramite home banking ho riscontrato che c’è un divario fra saldo contabile e saldo disponibile – perfettamente compatibile con il 20% dello stipendio pignorabile. Come dicevo, tuttavia, da oltre un mese non ha accesso ai miei soldi e la banca ignora i miei solleciti con scuse banali.

Nel pignoramento ordinario del conto corrente, la banca è chiamata a svolgere il proprio ruolo di custode dell’importo del credito precettato al debitore, aumentato della metà fino all’assegnazione al creditore procedente della somma stabilita dal giudice (che potrà comprendere, oltre a quanto dovuto dal debitore inadempiente, anche le spese legali sostenute dal creditore nella fase di espropriazione forzata del saldo di conto corrente).

Il pignoramento ordinario del conto corrente, ovvero il pignoramento del conto corrente per crediti non rimborsati a privati cittadini, banche o finanziarie, è regolato, infatti, dall’articolo 546 del codice di procedura civile: dal giorno in cui riceve l’atto di pignoramento del conto corrente, la banca presso cui il debitore intrattiene un rapporto di conto corrente è tenuta, relativamente alle cose e alle somme depositate in conto corrente e nei limiti dell’importo del credito precettato al debitore, aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.

Ora, se sul conto corrente del debitore sottoposto ad azione esecutiva c’è disponibilità almeno pari all’importo corrispondente alla somma precettata aumentata della metà, la banca congela tale disponibilità sottraendola al saldo, ma rendendo possibile l’operatività del conto corrente (riuscendo, così, ad assolvere agli obblighi di custodia che la legge attribuisce al terzo pignorato). Le operazioni non ancora contabilizzate (incasso di assegni emessi, regolamento di acquisti effettuati con carte di credito o revolving), in assenza di adeguata copertura (dopo la riduzione coattiva del saldo disponibile), non andranno a buon fine, con potenziali strascichi negativi come protesti, segnalazione alle centrali rischi e revoca della possibilità di rilasciare assegni.

Con l’ordinanza giudiziale di assegnazione al creditore procedente di quanto necessario a soddisfare il credito azionato e le spese sostenute, a conclusione dell’iter espropriativo nella procedura ordinaria di pignoramento, la banca potrà rendere nuovamente disponibile nel saldo di conto corrente del debitore, la somma non assegnata dal giudice rispetto all’importo del credito precettato al debitore, aumentato della metà a suo tempo congelato.

Qualora, invece, sul conto corrente del debitore sottoposto ad azione esecutiva non vi sia disponibilità almeno pari all’importo corrispondente alla somma precettata aumentata della metà, la banca è costretta a congelare il conto corrente, rendendolo non più utilizzabile, almeno fino alla dichiarazione resa dalla banca circa la consistenza del saldo di conto corrente di cui all’articolo 547 del codice di procedura civile (non in grado di assicurare la copertura del credito precettato aumentato della metà) e alla successiva ordinanza giudiziale di assegnazione al creditore procedente della somma prelevata dal saldo di conto corrente. Le operazioni non ancora contabilizzate (incasso di assegni emessi, regolamento di acquisti effettuati con carte di credito o revolving), dopo il blocco di conto corrente, non andranno a buon fine, con potenziali strascichi negativi come protesti, segnalazione alle centrali rischi e revoca della possibilità di rilasciare assegni. Eventuali disposizioni di accredito (anche per stipendio o pensione) non andranno a buon fine e non verranno addebitate al disponente.

Lo scopo della norma è quello di assicurare al creditore procedente la fruttuosità della azione esecutiva intrapresa, scongiurando, il pericolo di sottrazioni, di alienazioni o, più in generale, di atti di disposizione da parte del terzo debitore, nel lasso di tempo intercorrente tra la notifica dell’atto di pignoramento e le fasi successive della procedura espropriativa.

Quello che può fare è rivolgersi ad un avvocato che presenti istanza al giudice per giungere al più presto all’assegnazione al creditore procedente dell’importo parziale prelevato da conto corrente del debitore e liberi la banca dall’obbligo di custodia del bene pignorato, motivando la richiesta con l’estrema urgenza del debitore di disporre almeno della quota non pignorata dello stipendio accreditato.

7 Gennaio 2019 · Simonetta Folliero


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