Conto Corrente bancario che non potrebbe essere chiuso perché la banca asserisce che un assegno emesso nel 2004 è ancora in circolazione e non è stato pagato


Assegno bancario e postale, assegno bancario e postale - revoca di pagamento, conto corrente - chiusura in rosso





La banca non può chiudere il mio conto corrente perchè risulta un assegno non incassato (€ 800) risalente anno 2004: purtroppo non ho dati di chi è il beneficiario (non risulta sulla matrice).

C’è un modo lecito e legale per risolvere il problema o devo per forza tenere aperto il conto.
In attesa di una Vs. cortese risposta, porgo miei migliori saluti.

Se le cose stanno come lei ce le racconta, e non abbiamo motivo di dubitarne, si tratta di un pretesto addotto dell’istituto bancario (o da un funzionario troppo zelante) per mantenere aperto il conto corrente lucrando sui costi di gestione nonché sulla maturazione degli interessi negativi generati da eventuali depositi: la questione dell’assegno presumibilmente ancora in circolazione, infatti, si risolve semplicemente richiedendo al correntista titolare del conto corrente, che a suo tempo emise l’assegno, una revoca scritta del pagamento dello stesso.

In questo modo la banca trattaria sarà sollevata da qualsiasi responsabilità inerente il mancato pagamento dell’assegno, nei confronti sia del proprio cliente che del beneficiario portatore. Ed il conto corrente potrà essere chiuso, anche se risultasse essere in rosso.

Infatti, colui che emette l’assegno (traente) può dare ordine alla banca di non pagarlo (revoca del pagamento) se portato all’incasso una volta che siano decorsi i termini di presentazione (e dal 2004 i termini di presentazione sono più che decorsi).

Il superamento del termine di presentazione, dunque, ha effetto solo relativamente alla facoltà di colui che lo ha emesso di impartire alla banca o all’ufficio postale, con effetto vincolante, l’ordine di non pagare l’assegno.

La norma ha la funzione di consentire a chi emette l’assegno, una volta scaduto il termine di presentazione, di riacquistare la libertà di disporre dell’importo indicato nel modulo. Tanto è vero che se, dopo la scadenza dei termini di presentazione dell’assegno ed in conseguenza di un preciso ordine di revoca del pagamento impartito dal traente, la banca (o l’ufficio postale) paga comunque l’assegno presentato all’incasso, il traente può eccepire la responsabilità del trattario (la banca o Poste italiane) per non avergli consentito la piena libertà di disporre della provvista giacente sul conto corrente (Cassazione sentenza numero 23077/13).

28 Novembre 2020 · Simonetta Folliero


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