Ho dei grossi debiti con Equitalia, se apro un conto corrente in Austria e non supero né la giacenza media di euro 5 mila annua e non arriverò mai ad euro 15 mila di deposito nemmeno per un solo giorno, non dovrei avere l’obbligo di compilazione quadro RW, né di dichiaralo giusto?
Ho già il pignoramento del 10% dello stipendio da parte di Equitalia che mi viene decurtato direttamente dall’azienda, mi chiedevo se aprendo un conto corrente in Austria solo per accreditare il mio stipendio e poi prelevarlo rischio qualcosa a livello penale tipo sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
E’ corretto affermare che chi detiene un conto corrente estero con una giacenza media inferiore ai 5 mila euro, nel corso dell’anno di imposta, e per il quale non è stato mai superato un valore massimo di saldo pari 15 mila euro, non è obbligato a compilare il quadro RW del modello Persone Fisiche (PF), né ai fini del monitoraggio fiscale, nè ai fini dell’IVAFE (l’IVAFE è l’imposta patrimoniale del 2 per mille che si applica sul valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero).
Accreditando lo stipendio su un conto corrente estero e compilando il quadro RW del modello Persone Fisiche (PF) quando previsto, non viola alcuna delle norme fiscali vigenti.
Va, tuttavia, chiarito che:
– il debitore potrà sempre prelevare l’ultimo stipendio accreditato su un conto corrente italiano, nel limite pari a tre volte l’importo massimo dell’assegno sociale (1.380 circa nel 2022);
– il creditore ordinario (banca, finanziaria, privato cittadino) potrà pignorare la busta paga direttamente presso l’azienda datrice di lavoro nella misura del 20% dell’importo al netto degli oneri fiscali e contributivi nonché al lordo del 10% già assegnato ad Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER ex Equitalia);
– il creditore esattoriale AdER (ex Equitalia) potrà pignorare la busta paga direttamente presso l’azienda datrice di lavoro nella misura del 10% dell’importo al netto degli oneri fiscali e contributivi nonché al lordo del 10% già oggetto di trattenuta;
– Nessun creditore (ad esclusione dei familiari per crediti alimentari) potrà prelevare dallo stipendio del debitore, presso l’azienda datrice di lavoro, più del 20% al mese per debiti esattoriali e più del 20% al mese per debiti ordinari: eventuali eccedenze potranno essere smaltite graduando temporalmente ai creditori l’accesso alla trattenuta in modo che non venga mai superata la soglia del 20% prevista dalla legge.
28 Aprile 2022 · Giorgio Valli
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