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Il 30/4/2012 ho ritirato alle Posta una raccomandata proveniente dalla Andreani Tributi, società iscritta all’Albo del Ministero delle Finanze per l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle entrate locali, contenente una ingiunzione di pagamento ex R.D.n. 639/1910 per il mancato pagamento di un accertamento TARSU del 27/5/2011. Accertamento mai ricevuto!!!!!
Il 4/5/2012 recatami presso la sede della Andreani sono entrata in possesso della copia dell’accertamento e ho saputo che la notifica della raccomandata è stata considerata da loro valida per “compiuta giacenza” e che non è loro prassi inviare una seconda richiesta prima di procedere con l’ingiunzione!
Mi ritrovo così a dover pagare le sanzioni intere più gli interessi legali, le spese di notifica. gli oneri accessori!! Ben 222 € in più!!
Alla Posta mi hanno detto che, in caso di assenza del destinatario, lasciano un avviso e che se nessuno ritira dopo 30 giorni di giacenza la raccomandata viene ritornata al mittente per “compiuta giacenza”.
Infatti la documentazione fornitami consiste solo nella fotocopia della busta della raccomandata relativa all’accertamento con la scritta “ AVV.17/6/11” e della cartolina AR senza nessuna firma né annotazione.
La cosa è paradossale!!! Se per un qualsiasi motivo questo avviso, una striscietta della larghezza di 6 cm per una lunghezza di circa 20, non giunge nelle mani del destinatario si finisce condannati completamente ignari di quanto ti stia succedendo!
Sul vostro utilissimo sito ho letto che le Poste avrebbero dovuto inviarmi una ulteriore raccomandata informandomi della giacenza in corso e solo il mancato ritiro entro i successivi 10 giorni anche di questa raccomandata avrebbe autorizzato a considerato l’atto contenuto nella prima raccomandata come notificato.
Ho capito bene? Anche il mio caso rientra in questa fattispecie??
Perché le Poste dicono e fanno diversamente? Come devo procedere per evitare di pagare tutte le maggiorazioni richiestemi?
La Andreani Tributi dovrebbe muoversi nell’ambito delle norme di legge e non in quelle della prassi. L’unica eccezione all’obbligo di inviare una raccomandata informativa sulla giacenza è rappresentata dagli atti notificati in data anteriore al 1° marzo 2008.
Può tentare un ricorso in autotutela presso l’ente creditore, chiedendo lo sgravio di interessi e spese di esazione non dovute per non essere stata messa a conoscenza dell’avviso di accertamento; tenendo ben presente che la presentazione dell’istanza non sospende i termini per una eventuale impugnazione dell’ingiunzione di pagamento che va fatta, comunque, entro 60 giorni dalla data di notifica.
Se non dovessero esaudire la sua legittima richiesta, può impugnare l’ingiunzione di pagamento chiedendone alla CTP competente la declaratoria di nullità per omessa notifica dell’atto presupposto (avviso di accertamento). In questa evenienza le spese legali a cui andrà inevitabilmente incontro saranno compensate dalla possibilità di non dover corrispondere i maggiori importi TARSU accertati e le conseguenti sanzioni.
Per inciso, il creditore, una volta constatata l’irreperibilità del destinatario dalla relata di notifica dell’avviso di accertamento, ha l’obbligo di richiedere alle Poste l’attestato di invio della raccomandata informativa di giacenza, per inserirlo nel fascicolo del contribuente ed esibirlo in caso di accesso agli atti da parte di quest’ultimo. La procedura di notifica è una cosa seria, finalizzata innanzitutto a garantire i diritti di difesa del destinatario. L’irritualità della notifica non può essere liquidata sic et simpliciter richiamando presunte prassi unilaterali adottate dal concessionario per gli accertamenti o addossandone la responsabilità all’ufficio postale.
Colgo l’occasione che lei mi offre, per proporre ai lettori uno schema sintetico riguardante la notifica degli atti nel caso di compiuta giacenza.
Nei casi in cui non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilita’ o incapacita’ o rifiuto de destinatario o dei terzi, l’ufficiale giudiziario o l’addetto delle poste deposita l’atto, rispettivamente, nella casa comunale (affissione all’albo pretorio) o presso l’ufficio postale.
Una sentenza della Corte Costituzionale (3/2010) ha, infatti, uniformato i due tipi di notifica prevedendo che la notifica, comunque sia eseguita, deve ritenersi perfezionata, per il destinatario, decorsi 10 giorni dall’invio della raccomandata informativa di avviso di giacenza.
Una volta rispettate le suddette disposizioni, ovvero quando l’amministrazione puo’ dimostrare il regolare invio degli avvisi, la notifica si ritiene perfezionata in quanto in tal modo il destinatario e’ stato messo in grado di conoscere l’esistenza dell’atto e della sua notifica.
Questo e’ un concetto molto importante, a livello giuridico, da approfondire quando si intenda contestare una notifica come viziata o irregolare facendo specifiche verifiche presso l’ente emittente e l’ufficio postale.
8 Maggio 2012 · Marzia Ciunfrini
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