Ingiunzione da Invitalia consegnata alla residenza dei genitori - E' valida?
Alcuni giorni fa è stata consegnata al domicilio dei miei genitori un'ingiunzione a nome mio per un vecchio finanziamento ottenuto con sviluppo italia ora Invitalia. Mia madre non sapendo cosa potesse essere l'ha recuperata ma io non sono più residente in italia da diversi anni e regolarmente iscritta all'AIRE. Posso considerare che quest'ingiunzione è nulla perché non consegnata al mio indirizzo di residenza oppure visto che è un genitore che l'ha ritirata si può pensare che l'ingiunzione sia giunta a buon fine? ...
E' illegittima la consegna dell'avviso di accertamento al portiere senza cercare prima il destinatario. La notifica dell'avviso di accertamento a vista presso il portiere è valida ed efficace solo a condizione che l'ufficiale giudiziario dia atto dell'assenza del destinatario e di averlo cercato per consegnargli l'atto nelle mani proprie. Questo l'orientamento espresso dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia espressa con sentenza numero 1309/33/2014. Da ciò che si evince nella pronuncia, in parole povere, se nella relata di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario manca l'attestazione dell'assenza del destinatario, di altri familiari con lui conviventi, la notifica dell'avviso di accertamento fiscale non può essere effettuata nelle mani del portiere dello stabile. Praticamente, quando si effettua la notifica dell'accertamento fiscale, si deve prima tentare la consegna nelle mani del legittimo ricevente o, in sua assenza, di familiari conviventi nello stesso appartamento. Qualora il plico sia consegnato presso il posto di lavoro, invece, è necessario ...
E' valida la notifica della cartella esattoriale di equitalia consegnata al coniuge dell'effettivo destinatario, anche se questi, per dimenticanza o di proposito, non avverte il legittimo ricevente. La cartella esattoriale è valida anche quando il coniuge non la consegna al contribuente. È sufficiente che la notifica sia avvenuta nell'indirizzo di residenza. Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 22928/14. Secondo quanto disposto dalla suddetta pronuncia, nell'ambito di un matrimonio, in cui i coniugi siano in conflitto o non si parlino più, la consegna della cartella esattoriale al convivente è ugualmente valida perché è sufficiente la notifica all'indirizzo di residenza. A parere degli Ermellini, infatti, qualora una cartella esattoriale sia destinata ad uno fra i due coniugi, ma a ritirarla non sia il legittimo ricevente che, volontariamente o distrattamente, non la consegni all'effettivo destinatario, la notifica si considera ugualmente perfezionata. Ciò, perché è sufficiente che l'atto sia stato consegnato ...