Consegna dell’atto ai genitori non conviventi con il destinatario della notifica


La Corte di Cassazione con ordinanza 10543/2019 ha dichiarato la nullità della notifica di un atto consegnato ai genitori non conviventi con destinatario





Tempo fa per motivi personali mi sono trasferito momentaneamente nel condominio dove vivono i miei genitori, tuttavia non vivevo con loro, ma in un altro appartamento: il mio indirizzo di residenza, anche se provvisorio, risultava regolarmente registrato all’anagrafe comunale e inoltre pur essendo lo stesso civico dei miei genitori, specificava l’interno.

Ora ho ricevuto dei fermi amministrativi sulla base di cartelle che in quegli anni però venivano sempre messe nella cassetta del miei genitori. L’unico problema è che io non avevo posizionato una cassetta postale esclusiva per me. La notifica è regolare visto che non vivevo con loro?

La Corte di Cassazione con ordinanza 10543/2019 ha dichiarato la nullità della notifica di un atto (cartella di pagamento o provvedimento di fermo amministrativo) consegnato al padre non convivente del destinatario.

Il postino avrebbe dovuto verificare l’irreperibilità del destinatario, l’inesistenza di familiari conviventi abilitati per legge a ricevere la notifica dell’atto in luogo del destinatario irreperibile e inserire l’avviso di inizio giacenza sotto l’uscio dell’appartamento effettivamente occupato dal destinatario, come risulta dal certificato di residenza.

La notifica dei provvedimenti di fermo amministrativo, se effettuata con consegna ai genitori non conviventi con il destinatario, è nulla e può essere opposta, nei termini previsti dalla legge, al giudice competente, territorialmente e per materia derivante dalla natura dei crediti indicati nelle cartelle esattoriali poste alla base del provvedimento di fermo amministrativo.

Il destinatario dei fermi amministrativi, però, in caso di notifica correttamente perfezionata dei provvedimenti di fermo amministrativo, potrebbe egualmente opporsi (qualora le cartelle esattoriali da cui derivano i provvedimenti di fermo fossero state consegnate ai genitori non conviventi e se sussistono ancora i termini di legge per il ricorso giudiziale), eccependo di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle esattoriali presupposte al fermo amministrativo, in quanto consegnate ai genitori non conviventi.

17 Gennaio 2024 · Paolo Rastelli


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