Tempo fa ho scoperto che c’era un ipoteca giudiziaria (seppur ineficacie poiche iscritta DOPO che il moroso mi avesse venduto l’appartamento) ho fatto il diavolo a quattro con Equitalia, che non si presenta in giudizio, ma trovo una annotazione recente di Equitalia che adesso il mio appartamento e in “restrizione di beni”.
Ecco il testo dell’annotazione: Equitalia consente la restrizione dei beni iscritti al catasto urbano del Comune di Milano (MI) e precisamente (qui c’è specificato il mio appartamento) – cioè il mio appartamento e stato liberato oppure questi hanno spostato l’ipoteca solo sul mio appartamento?
Il decreto legge 7/2007 reca, all’articolo 13, disposizioni di semplificazione del procedimento di cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia di mutui immobiliari.
Dunque, il procedimento semplificato di cancellazione di cui al citato decreto legge 7/2007 può essere adottato unicamente nelle ipotesi di estinzione delle obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento.
In caso di rinuncia, coattiva o volontaria dell’ipoteca da parte del creditore, per accelerare la disponibilità del bene sgravato dal vincolo ipotecario di natura esattoriale precedentemente iscritto, la prassi prevede la cosiddetta restrizione: una annotazione nei Pubblici Registri Immobiliari con cui singoli cespiti, individuati con gli estremi di identificazione catastale, vengono liberati dall’ipoteca.
2 Ottobre 2018 · Piero Ciottoli