Condono, chi ha aderito alla pace fiscale rischia il carcere? Forse sì e la colpa è di un vuoto normativo

Condono sanatoria rottamazione definizione agevolata delle cartelle esattoriali












Ho letto su alcuni quotidiano on line la notizia in oggetto, la stessa gira anche su alcuni social network: ma è una cosa possibile o si tratta di una fake news? Chi rischia sul serio?

Si tratta di una mezza verità o, se vogliamo dirla in altro modo, di una notizia dai toni piuttosto sensazionalisti: in teoria, infatti, rischierebbero solo coloro che hanno aderito alla pace fiscale per sanare debiti derivanti da accertamenti fiscali riconducibili ad omesse (o infedeli) dichiarazioni di IRPEF ed IVA, per somme superiori alle soglie stabilite per legge, per ciascun singolo anno di competenza (non per il totale complessivo).

Ricordiamo che, attualmente (anni fa le soglie erano più elevate) per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), in caso di dichiarazione annuale omessa (o infedele), se l’imposta evasa è superiore a 50 mila euro (soglia di punibilità) si rischiano da 18 mesi a 4 anni di reclusione.

Per l’IVA, se l’imposta dovuta e non versata (in base alla dichiarazione presentata non infedele) supera la soglia di 250 mila euro, la pena prevista varia dai 6 mesi a 2 anni di reclusione.

In riferimento all’IRPEF e all’imposta dovuta e non versata (in base alla dichiarazione presentata non infedele), il reato si configura solo per l’omesso versamento delle ritenute d’acconto, con soglia di punibilità pari a 150 mila euro e comporta una pena detentiva che varia da un minimo di sei mesi ad un massimo di 24 mesi.

Venendo alle dichiarazioni presentate, ma infedeli, di IVA e IRPEF (in pratica, quando sono stati riportati elementi attivi inferiori a quelli effettivi e/o elementi passivi superiori a quelli effettivi o addirittura inesistenti) la soglia di punibilità scatta se l’imposta evasa supera i 150 mila euro; la pena detentiva varia da 1 a 3 anni.

L’articolo 3 del Decreto Legge 119/2018 che ha introdotto la Definizione agevolata 2018 (cosiddetta rottamazione-ter), aperta a tutti coloro che avevano debiti con Agenzia delle Entrate Riscossione risalenti al periodo compreso dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, in effetti non prevede alcun raccordo con le norme penali previste nel caso di superamento delle soglie di punibilità.

Ma il vuoto normativo potrà essere colmato, volendo, con un apposito provvedimento legislativo.

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17 Gennaio 2020 · Giorgio Valli