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Immobile costituito da 4 condomini, di cui due hanno maggioranza dei millesimi e convocazione di assemblea in cui si deve deliberare se fare o mento bonus facciate: in assemblea, essendo presenti 4 condomini, due hanno espresso il consenso, che hanno maggioranza dei millesimi, i rimanenti due si sono opposti.
So, da profano, che per deliberare occorre la maggioranza dei millesimi ma anche il voto delle ” teste ” . le teste sono pari. In conclusione la delibera deve essere annullata. è vero? grazie.
Alla domanda posta risponde l’articolo 1136 del Codice Civile: l’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.
Se l’assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l’assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio.
Le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni in materia di tutela delle destinazioni d’uso, innovazioni, videosorveglianza nonché approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e impiego del residuo attivo della gestione (articolo 1135 codice civile, comma primo, numero tre), devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
La delibera in questione, dunque, sembra essere affetta da nullità: nullità che dovrà essere eccepita in tribunale qualora l’amministratore decidesse di adottarla.
19 Aprile 2021 · Tullio Solinas
Condominio rappresentato da 4 soggetti. convocata la assemblea soltanto due condomini sono presenti che detengono la maggioranza dei millesimi. Il presidente dichiara l’assemblea validamente costituita non ottemperando, forse che occorreva un terzo dei partecipanti. forse sbaglio. grazie
In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.
L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio.
Lei non specifica se si trattava di prima o seconda convocazione: in ogni caso, nella fattispecie, sono intervenuti tutti i condomini con la totalità dei millesimi, e quindi l’assemblea è stata regolarmente costituita. Tuttavia la deliberazione è nulla perché per l’approvazione è sempre necessaria la maggioranza dei presenti.
19 Aprile 2021 · Rosaria Proietti
Ci si chiede se, nel condominio negli edifici, nel caso di conflitto di interessi tra il condominio e taluni partecipanti, le maggioranze costituenti il quorum deliberativo debbano essere calcolate con riferimento a tutti i condomini ed al valore dell'intero edificio; ovvero soltanto ai condomini ed ai millesimi facenti capo ai singoli partecipanti, i quali non versano in conflitto di interessi relativamente alla delibera. In altri termini, ci si chiede se dal numero dei condomini e dal valore dell'intero edificio (1000 millesimi) debba essere detratta la quota, personale e reale, rappresentata dai condomini in conflitto di interessi per ciò che concerne ...
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