Il codice civile pone a carico dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale una presunzione di pari corresponsabilità. Per vincere tale presunzione non basta dimostrare che l'altro conducente abbia tenuto una condotta colposa, ma occorre dimostrare che l'altrui condotta colposa fosse anche imprevedibile od inevitabile. Questa dimostrazione può essere fornita anche dimostrando che la colpa altrui sia stata talmente grave da costituire la causa esclusiva del sinistro. Corollario di queste regole è che il giudice chiamato a ricostruire la dinamica d'un sinistro può ritenere superata la presunzione colpa quando, alternativamente: uno dei conducenti provi sia di avere rispettato le regole del codice della strada e di comune prudenza; sia che l'altrui condotta scorretta non fosse prevedibile od evitabile; uno dei conducenti provi che la condotta di guida dell'antagonista fu di una gravità tale, da costituire causa esclusiva del sinistro. Ne consegue che la presunzione di colpa non può mai ritenersi ...
Concorso di colpa e rimborso assicurazione
La scorsa settimana, mentre attendevo di entrare in un parcheggio, sono stato urtato da un'auto che usciva dal parcheggio di fronte in retromarcia. Essendo chiara la dinamica, avendo avuto una buona impressione dell'altro conducente, essendo lontano dalla mia residenza e non avendo modulo per la constatazione amichevole, ho pensato di risolvere con il modulo a firma singola, d'accordo con l'altra parte. Fatta la denuncia alla mia assicurazione, dopo qualche giorno vengo contattato per la comunicazione del concorso di colpa: l'altra parte ha dichiarato che ero anch'io in retromarcia! Stendendo un velo pietoso per la mancanza di onestà di alcune persone alle quali si può augurare solo di ricevere dalla vita il medesimo trattamento, mi chiedo e vi chiedo: CON IL CONCORSO DI COLPA POSSO RIMBORSARE L'IMPORTO CHE L'ASSICURAZIONE PAGHERA'ALL'ALTRA PARTE (che ha dichiarato un danno al paraurti!) in modo da evitare anche il 50 % di colpa (ed evitare ...
L'utente della strada, nel caso di infortunio subito da un terzo anche per colpa di questi, potrebbe andare esente da responsabilità solo se provi che la sua condotta fu immune da qualsiasi addebito, sia sotto il profilo della colpa specifica, che della colpa generica, sì da presentarsi in tal caso la condotta medesima quale semplice occasione dell'evento. Ciò si spiega in quanto le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, cosicchè la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente: il principio dell'affidamento, infatti, nello specifico campo della circolazione stradale, trova un opportuno temperamento nell'opposto principio secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente di altri utenti purché rientri nel limite della ...