Concordato in continuità






Abbiamo avuto un incontro con il nostro Commissario giudiziario informandolo della nostra necessità di dover chiudere la società in quanto con la crisi è peggiorato nel fatturato e non riesce a pagare nè il fitto nè il dipendente, nè i fornitori e le tasse.

In prima ci ha risposto che la cosa era fattibile e che i nuovi creditori (fornitori, dipendente, tfr, inps) sarebbero potuti entrare nel concordato in essere. Oggi vedendo una sentenza della cassazione uscita giusto ieri, dice che non si fare più e che non ci sarebbero i presupposti che la società in continuità possa andare in fallimento. Ci dice pure che se porta la nostra richiesta al giudice delegato potrebbero esserci sanzioni penali per i nuovi debiti.

Ci sembra di vivere una realtà terribile. Noi cosa dovremmo fare?

Lui dice che il concordato è stato omologato e accettato dai crediti per la garanzia di 2 nostre case e che dura 42 mesi per la vendita delle case.

Nella vostra precedente risposta ci avevate detto che poteva subentrare il fallimento senza penale e che i nuovi creditori sarebbero entrati nel concordato.

Forse è il caso di sgombrare il campo da un equivoco: il concordato con i creditori in continuità di esercizio è un’opzione concessa all’imprenditore nel tentativo di far sopravvivere l’azienda e quindi conservare il posto di lavoro anche ai dipendenti.

L’eventuale insostenibilità degli obblighi assunti con i creditori (compresa la fattibilità del piano di prosecuzione dell’attività imprenditoriale) e la conseguente dichiarazione di fallimento dell’azienda non liberano i beni che l’imprenditore si era impegnato a dismettere per far fronte al concordato. In pratica, i due immobili sui quali c’era stato impegno all’alienazione entro 42 mesi, verrebbero comunque acquisiti dal fallimento.

Comprendo il timore che la prosecuzione dell’attività in un contesto di crisi conclamata possa accrescere considerevolmente l’esposizione debitoria, ma, purtroppo, anche la giurisprudenza evolve e ciò che era possibile ieri, domani non è certo.

Non credo, personalmente, che il giudice delegato possa applicare sanzioni penali se le difficoltà aziendali sono riconducibili alla crisi. Il suggerimento, dunque, è quello di insistere con il professionista: il fatto che non sia adeguatamente remunerato per le prestazioni che è chiamato ad adempiere, non giustifica certi comportamenti superficialmente liquidatori delle istanze formulate dal debitore sottoposto a procedura di concordato preventivo in continuità aziendale.

29 Aprile 2015 · Giorgio Valli


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