Concordato Fallimentare in Continuità
Nel giugno 2014 essendo una Snc abbiamo avuto omologato il concordato dal giudice: chiaramente abbiamo sia prima che dopo continuato ad operare nella stessa società diminuendo i costi del personale del fitto. Il primo anno abbiamo lavorato non creando debiti con i fornitori, dal secondo anno abbiamo cominciato a non poter pagare tutto alle scadenze anche perchè il giudice ci ha chiesto la prima rata di 10.000 euro da pagare per il concordato. Sta di fatto che il lavoro è sceso moltissimo, la crisi è sempre più pesante e ci siamo pure arretrati con 3 mensilita ed inps con l'unico dipendente rimasto. A questo abbiamo punto informato il consulente ed il commissario. Siamo arrivati, mancando la vendita, di anticipare il fallimento consegnando tutto al tribunale (40 mesi avevamo ottenuto per vendere le due case di proprietà). La domanda che ci poniamo è questa: i debiti nuovi, fornitori, inps, agenzia entrate ...
Se in sede di concordato preventivo viene messa a disposizione dei creditori una somma X e il concordato non viene accettato, nel fallimento che si apre successivamente si è vincolati a mettere a disposizione quella somma precisa? (Ipotizzando che quella somma non sia subito in possesso del debitore ma riesca a ottenerla da terzi) ...
In pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del pubblico ministero, può essere dichiarato soltanto quando la domanda di concordato sia stata giudicata inammissibile, quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato. Pertanto, la pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, né ne consente la sospensione, ma impedisce temporaneamente soltanto la dichiarazione di fallimento fino a quando la domanda di concordato sia stata giudicata inammissibile, sia stata revocata l'ammissione alla procedura, la proposta di concordato non sia stata approvata e, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato. ...