Concordato Fallimentare in Continuità

Procedure di fallimento e concordato preventivo








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Nel giugno 2014 essendo una Snc abbiamo avuto omologato il concordato dal giudice: chiaramente abbiamo sia prima che dopo continuato ad operare nella stessa società diminuendo i costi del personale del fitto.

Il primo anno abbiamo lavorato non creando debiti con i fornitori, dal secondo anno abbiamo cominciato a non poter pagare tutto alle scadenze anche perchè il giudice ci ha chiesto la prima rata di 10.000 euro da pagare per il concordato.

Sta di fatto che il lavoro è sceso moltissimo, la crisi è sempre più pesante e ci siamo pure arretrati con 3 mensilita ed inps con l’unico dipendente rimasto.

A questo abbiamo punto informato il consulente ed il commissario. Siamo arrivati, mancando la vendita, di anticipare il fallimento consegnando tutto al tribunale (40 mesi avevamo ottenuto per vendere le due case di proprietà).

La domanda che ci poniamo è questa: i debiti nuovi, fornitori, inps, agenzia entrate che fine faranno? Possono entrare nel concordato? Saremo soggetti a qualche penale per il dipendente non pagato?

BEGINNISH

Il concordato verrà revocato dal giudice, il che vuol dire che perderanno efficacia giuridica retroattiva gli effetti (tra cui l’eventuale esdebitazione del debitore) conseguenti all’omologa del decreto del tribunale.

Si passerà pertanto alla procedura fallimentare vera e propria che comprenderà tutti i creditori, vecchi e nuovi, compresi eventuali dipendenti cui non sono state versate le relative spettanze.

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STOPPISH

10 Aprile 2015 · Giorgio Martini

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