Comunicazione preliminare di avvio procedure esecutive – E il mio ricorso amministrativo in autotutela?


Autotutela deflativa, cartella esattoriale (o cartella di pagamento)





Oggi ho trovato nella cassetta della posta una lettera (no raccomandata) spedita il 2/2/18 dell’agenzia entrate riscossione che comunica che ci sono 120 giorni di tempo dall’invio delle lettera per pagare una certa somma (minore di 1000 euro) prima che scattino le misure esecutive.

L’avviso si riferisce a tre debiti di importo modesto con diversi enti scritti nella cartella notificata il 7/9/17. Ci sono però i seguenti problemi:

1- l’importo dell’avviso è più basso di circa 100€ rispetto alla somma delle due cartelle notificate a settembre (cosa non certo negativa ma non ne comprendo il motivo)

2- non è più richiesto l’importo di 19 € relativo a un anno del consorzio di bonifica

3 in data 21/9 presentai richiesta di sospensione per prescrizione di tutti i debiti, ad oggi non ho ricevuto nessuna comunicazione. Mi era parso di capire che tale richiesta servisse proprio a sospendere l’esecuzione in attesa di verifiche, altrimenti che sospensione è?

La legge dispone che l’agente della riscossione, per debiti inferiori a mille euro, non possa procedere all’avvio delle azioni cautelari ed esecutive prima di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria (si tratta quindi di una comunicazione non notificata) di un sollecito contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

Il ricorso amministrativo che lei ha presentato a settembre è un invito al concessionario della riscossione (che, quando occorre, ribalta poi la richiesta all’ente creditore) di verificare, in autotutela, l’intervenuta prescrizione dei crediti oggetto dell’istanza. In pratica, con il ricorso amministrativo in autotutela si invita il creditore a verificare con attenzione che non ci sia errore nella pretesa ricordandogli che con l’accoglimento di un successivo eventuale ricorso giudiziale, potrebbe essere costretto a pagare le spese legali. Ma non è previsto un ulteriore contraddittorio con il debitore: la decisione su accoglimento o rigetto dell’istanza è unilaterale.

Pertanto, l’invio del sollecito recapitato oggi, significa che il concessionario della riscossione, ed i creditori per i quali l’agente agisce, hanno ritenuto che le pretese indicate nella comunicazione siano corrette e comunque dovute. Cioè la sua richiesta di sospensione è stata rigettata.

Per capire a cosa sia dovuta la discordanza fra i totali richiesti con l’avviso odierno e quelli pretesi con la cartella esattoriale del settembre ultimo scorso bisogna necessariamente chiedere informazioni agli uffici territoriali di ADE Riscossione. Può darsi che l’eccezione di prescrizione sia stata parzialmente accolta per alcune partite debitorie, oppure che ci siano altri debiti in sospeso e che i ruoli a cui si riferiscono avviso e cartella notificata a settembre non coincidano completamente.

24 Febbraio 2018 · Paolo Rastelli


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