La risoluzione del contratto preliminare di compravendita per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. Secondo giurisprudenza consolidata, la retroattività della pronuncia di risoluzione di un contratto preliminare fa venir meno la causa delle attribuzioni patrimoniali derivanti dal contratto, determinando a favore della parte non colpevole un obbligo, non risarcitorio, ma restitutorio, avente ad oggetto le cose ricevute ed i frutti effettivamente percepiti dalla parte inadempiente, per i quali ultimi si configura un debito di valore se trattasi di frutti naturali, laddove ricorre invece un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico, se trattasi di frutti civili (somme di danaro) costituenti il corrispettivo del godimento della cosa. Pertanto, in caso di risoluzione di un contratto preliminare di compravendita per inadempimento del venditore questi è tenuto a restituire ...
Può capitare di sottoscrivere, presso un concessionario, un contratto per la fornitura una autovettura con allestimento completo di determinati e specifici accessori e versare contestualmente un caparra a fronte dell'ordine effettuato. Può accadere che, successivamente, il venditore riferisca di non potere adempiere all'ordine in quanto il modello acquistato non è più in produzione e proponga una nuova una vettura priva degli optional richiesti in sede di stipula del contratto. La domanda che ci si pone è se, non essendo interessato al modello diverso, l'acquirente rifiutasse la nuova offerta, egli ha diritto alla restituzione della sola caparra o al doppio della caparra versata. Al quesito hanno risposto i giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza 12938/25, con la quale è stato sancito che la compravendita può avere ad oggetto anche cose determinate solo nel genere, o cose da costruire, serbando integra la propria validità. Se la proposta di acquisto è formulata in ...
La somma di denaro che, all'atto della conclusione di un contratto preliminare di compravendita, l'acquirente consegna al venditore a titolo di caparra confirmatoria, assolve la funzione, in caso di successiva risoluzione del contratto per inadempimento, di preventiva liquidazione del danno per il mancato pagamento del prezzo, mentre il danno da illegittima occupazione dell'immobile, frattanto consegnato all'acquirente, discendendo da un distinto fatto illecito, costituito dal mancato rilascio del bene dopo il recesso dal contratto del venditore, legittima quest’ultimo a richiedere un autonomo risarcimento. Ne consegue che il venditore ha diritto non solo a recedere dal contratto ed ad incamerare la caparra, ma anche ad ottenere dall'acquirente inadempiente 11 pagamento dell'indennità di occupazione dalla data di immissione dello stesso nella detenzione del bene sino al momento della restituzione, attesa l'efficacia retroattiva del recesso tra le parti. L'acquirente di un immobile, che, immesso nel possesso all'atto della firma del preliminare, si renda inadempiente ...