Composizione del nucleo familiare e residenza dei figli in affidamento condiviso









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Genitori divorziati con assegnazione congiunta dei tre figli: la sentenza stabilisce che i figli stiano con la madre e fissa un calendario di giornate in cui stanno con il padre (circa 170 giorni anno).

Il padre in sede di presentazione di domanda per assegnazione di alloggio popolare ha indicato il proprio nucleo familiare (si è risposato ed ha altri 2 figli) precisando che i tre figli del primo matrimonio stanno per circa 170 giorni con lui in modo che questo aspetto fosse valutato dalla commissione nell’attribuzione del punteggio per la graduatoria.

La commissione ha escluso la valutazione della presenza dei tre figli in quanto non residenti malgrado essi debbano, per ordine del giudice, poter stare con il papà per i periodi stabiliti.

E’ corretto?

Benchè in affidamento condiviso, con calendario predefinito di permanenza presso ciascuno dei due genitori divorziati, i figli hanno una propria residenza anagrafica desumibile dalla certificazione dello stato di famiglia, e da questa famiglia anagrafica bisogna partire per l’individuazione del nucleo familiare di appartenenza dei figli.

Se, dunque, in sede di domanda di assegnazione di alloggio popolare è stato indicato un nucleo familiare che contraddice la certificazione dello stato di famiglia, la commissione preposta ha ben operato ritenendo sussistente l’obbligo di prendere in considerazione esclusivamente la residenza anagrafica dei figli e non la convenzionale sistemazione concordata fra i genitori secondo il dispositivo giudiziale di affidamento condiviso.

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30 Gennaio 2020 · Annapaola Ferri

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