Quali sono i componenti del nucleo familiare ai fini ISEE quando madre e padre non sono conviventi e nemmeno coniugati?


ISEE minorenni, ISEE minorenni - genitore naturale non coniugato e non convivente, nucleo familiare ISEE ISEEU e famiglia anagrafica





In un appartamento hanno la residenza due minorenni, la loro mamma e i due nonni paterni: quali persone vanno incluse nell’ISEE dei due bambini (per ottenere i benefici nell’acquisto dei ticket mensa scolastici)?

I nonni, la madre e il padre (Che risiede in un altro appartamento ma che ha a carico IRPEF al 100% entrambi i bimbi) o soltanto la madre e il padre?

I genitori dei due bambini non sono mai stati sposati, nè fra di loro nè con nessun altro.

Per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida, e come, nella determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del minorenne.

In particolare, nell’ipotesi in cui il padre naturale non convivente non sia coniugato e non abbia altri figli con donna diversa dalla madre convivente con il minore, egli si considera, tout court, facente parte del nucleo familiare del minore, benché solo quando si tratti di beneficiare di prestazioni sociali rivolte al figlio minorenne.

Il padre naturale non convivente, non coniugato e senza altri figli con donna diversa dalla madre convivente con il minore è invece escluso dal nucleo familiare quando sia stato stabilito con provvedimento dell’autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento del minore, oppure
quando sussista esclusione dalla potestà sul minore o sia stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare, o, infine, quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici con il minore.

A proposito di quest’ultima evenienza, qualora non sussistano rapporti affettivi ed economici fra il minore ed il padre naturale non convivente che lo ha riconosciuto, la madre del minore può fare in modo di escludere il padre naturale dal proprio nucleo familiare presentando, ai Servizi Sociali del Comune in cui risiede, istanza diretta ad accertare l’estraneità del padre naturale in termini di rapporti affettivi ed economici con il figlio. Occorre, di solito, una apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata dallo stato di famiglia.

Concludendo, nello specifico caso prospettato, visto che i due bambini sono al 100% a carico fiscale del padre naturale per cui non possono escludersi rapporti affettivi ed economici fra il padre naturale ed il minore e non sussistono nemmeno gli altri motivi di esclusione indicati nelle precedenti note, il nucleo familiare dei due minori includerà la madre convivente, i due nonni paterni ed anche il padre naturale.

4 Luglio 2017 · Ornella De Bellis


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