Assegno di Inclusione (AdI) e compenso per tirocinio iniziato nel 2023 e terminato nel 2024


I beneficiari di Adi devono comunicare all’INPS eventuali rapporti di lavoro, in essere all’atto della domanda, tramite l’apposito modello Adi-Com Ridotto





A novembre 2023 ho iniziato un “Tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo a favore di Lavoratore svantaggiato” della durata di 3 mesi che è terminato a gennaio 2024.
Il tirocinio era retribuito e la mensilità di gennaio 2024 mi è stato pagato il 12 febbraio 2024.
Il compenso è considerato “Reddito di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato” e quindi soggetto ad IRPEF.
Al momento della domanda ADI (31 gennaio 2024) non ho dichiarato il tirocinio in atto nel modello ADI-COM-RIDOTTO
perchè ad un certo punto della compilazione diceva testualmente: “Nota Bene: i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini, lavoro occasionale non autonomo o libretto di famiglia non devono essere comunicati.”
Non ho un print screen di ciò ma in rete ci sono vecchi video esplicativi dove la dicitura in questione compare.
Ora vedo che nel nuovo ADI-COM-ESTESO questa esclusione non viene più fatta.
Ho sbagliato a non comunicare il tirocinio in corso per gennaio 2024 già al momento della presentazione della domanda ADI nel ADI-COM-RIDOTTO?
L’ADI-COM-RIDOTTO lo escludeva in quel momento.
Sono nei guai?
Se ho sbagliato c’è modo di rimediare senza perdere ADI?
Se compilo ora un ADI-COM-ESTESO sono fuori dai termini?

Nella Circolare INPS 105 2023, viene disciplinato lo svolgimento di attività lavorativa all’atto della presentazione della domanda e in corso di erogazione della prestazione: in tale circolare si afferma che la misura dell’Assegno di Inclusione (AdI) è compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, purché il reddito percepito dal nucleo non superi i valori soglia per accedere al beneficio.

La circolare INPS 105 2023 risale al 16 dicembre 2023 per cui le motivazioni del mancato invio del modello ADI.COM ridotto non trovano alcuna giustificazione, anche tenendo conto che con tale modello bisognava indicare i rapporti di lavoro in essere all’atto della domanda di Assegno di Inclusione e non l’importo percepito per la prestazione. Infatti la menzionata circolare ribadisce che:

I beneficiari dell’Adi devono comunicare all’INPS eventuali rapporti di lavoro, già in essere all’atto della domanda, tramite l’apposito modello “Adi-Com ridotto”, nonché ogni variazione delle condizioni occupazionali in corso di erogazione della misura tramite l’apposito modello “Adi-Com Esteso”.

Ora, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 48/2023 in caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso di erogazione dell’Adi, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui calcolati sull’intero nucleo.

Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre, quindi, alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità. Ai fini delle determinazione del limite massimo dei 3.000 euro annui lordi, l’articolo 8, comma 8, del Decreto del Ministero del Lavoro 154/2023 stabilisce che il lavoratore, entro trenta giorni, è tenuto a comunicare all’INPS, comunque, il reddito presunto derivante dall’attività lavorativa.

La comunicazione mediante il modello “Adi-Com Esteso” è effettuata all’INPS che calcola esclusivamente la parte eccedente il limite massimo dei 3.000 euro annui lordi, mettendo l’informazione dell’importo eventualmente variato o della eventuale decadenza intervenuta, a disposizione del SIISL.

Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall’avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione da parte del lavoratore, l’erogazione del beneficio è sospesa, fino a che non si sia ottemperato a tale obbligo e, comunque, non oltre tre mesi dall’avvio dell’attività, decorsi i quali la prestazione decade.

Senza lasciarsi andare ad interpretazioni troppo spinte, in pratica chi ci scrive avrebbe dovuto inviare il modello AdI.COM ridotto contestualmente alla domanda di Assegno di Inclusione, per una attività che si può ritenere iniziata a gennaio 2024 per quanto in questa sede interessa. Adesso non resta altro da fare che comunicare all’INPS, con il modello ADI.com Esteso e non oltre tre mesi dall’inizio attività – ovvero entro il 31 marzo 2024 – il reddito percepito nel mese di febbraio 2024, attendendo le determinazioni che l’INPS intenderà adottare per il caso specifico.

25 Marzo 2024 · Roberto Petrella


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