Compatibilità NASPI e contratto di collaborazione occasionale

Il beneficiario della NASpI può svolgere lavoro occasionale nel limite di compenso totale di importo non superiore ad euro cinquemila per anno civile


DOMANDA

Sto percependo la NASPI, derivante da un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato (scaduto il 16 Luglio 2019), di 950/970 euro netti al mese, dal 24 Luglio scorso per un totale di 231 giorni. Se prima della cessazione dell’indennità, trovo lavoro con un contratto di collaborazione occasionale (sarebbe un para-subordinato?) per tre mesi e un compenso totale di 5000 euro lordi, la NASPI verrà decurtata dell’80%? Dopo questi tre mesi, riprende o decade del tutto? Grazie tanto per la risposta.


RISPOSTA

In caso di prestazione di lavoro occasionale (la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale è stata introdotta dall’articolo 54 bis, legge legge 96/2017 e non si tratta, quindi, di lavoro parasubordinato) l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di tale tipologia di lavoro nei limiti di compensi di importo non superiore a cinquemila euro per anno civile.
Quindi l’indennità di disoccupazione che le spetta non sarà decurtata e continuerà ad essere erogata normalmente.
Per riassumere, il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore ad euro cinquemila per anno civile: entro detti limiti l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività. (circolare INPS 174/2017)



4 Ottobre 2021 - Tullio Solinas


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