Comodato d’uso tra coniugi per i mobili


Contratto di comodato in previsione di pignoramento presso residenza debitore





Mi trovo nella seguente situazione: io e mio marito siamo sposati dal 2012 in regime di separazione dei beni e lui ha debiti con Equitalia per tributi vari fino al 2007 per un’impresa artigiana chiusa nel 2006.

(Preciso che purtroppo, anche se per Equitalia non conta nulla, la ditta gli è stata intestata dal padre quando aveva solo 18 anni, lui lavorava e basta come manovale.. faceva tutto il padre.. e gli ha lasciato i debiti!).

Dopo l’invio delle cartelle e di vari solleciti hanno inviato qualche giorno fa l’avviso di intimazione al pagamento a pagare entro 5 giorni, altrimenti procederanno all’esecuzione forzata. La cifra è di poco inferiore a € 10.000,00. Mio marito è disoccupato, non ha immobili nè auto intestate.

Viviamo in un appartamento di proprietà dei miei genitori, e i mobili e gli elettrodomestici presenti sono stati in parte acquistati da me e in parte regalati da alcuni parenti a cui non servivano più.

Le mie domande sono 2:

1) sarebbe utile fare un contratto di comodato tra mio padre e me o tra me e mio marito per i mobili tramite plico aperto inviato per raccomandata.. se sì, cosa scrivere? va firmato da entrambe le parti? un amico mi ha consigliato di farlo tra mio padre e me, ma io credo sia meglio tra me e mio marito, dato che le poche cose che riuscirei a dimostrare con fatture e scontrini sono state pagate da me.. cosa mi consigliate?

2) abitiamo in una piccola palazzina familiare di 3 appartamenti, catastalmente separati, tutti di proprietà di mio padre e mia madre, in cui viviamo io e mio marito in uno, mio fratello e mia cognata nell’altro, e mio padre e mia madre nel terzo. Siamo tutti residenti nello stesso indirizzo, ma ogni famiglia ha il suo stato di famiglia. Gli appartamenti sono separati, ciascuno ha la sua porta blindata d’entrata. Vorrei essere sicura che nel caso in cui procedesse al pignoramento si limitassero solo al nostro appartamento. E’ sufficiente che sui citofoni e sulle porte d’ingresso siano specificati i nomi delle famiglie? Non credo che possano perquisire tutti gli appartamenti, giusto?

Procediamo con ordine: innanzitutto va precisato che quasi mai Equitalia affida la riscossione coattiva alla procedura di pignoramento presso la residenza del debitore. Si tratta di una metodologia di esecuzione poco efficace ed incisiva: i mobili e gli elettrodomestici eventualmente pignorati o vengono lasciati in custodia al debitore (ed è tutto dire, come se il pignoramento non fosse stato effettuato) oppure vengono prelevati e trasportati in magazzino (il che comporta costi per la custodia che, è vero, toccherà pagare al debitore, ma che Equitalia deve inizialmente anticipare). Poi c’è la vendita all’asta, che, soprattutto per arredi usati e di fattura comune va quasi sempre deserta o si risolve nell’aggiudicazione per pochi spiccioli che non coprono neanche le spese di trasporto e custodia.

Equitalia si affida al pignoramento presso la casa del debitore solo quando si tratta di recuperare beni di antiquariato, opere d’autore, impianti hifi speciali, gioielli, porcellane, posate in oro o argento, collezioni pregiate (filatelia e Rolex per portare un esempio).

Tanto premesso, lei ci rivolge una domanda alla quale è d’obbligo rispondere.

Cosa fare per limitare i danni conseguenti ad un eventuale pignoramento presso la propria abitazione?

Fino a poco tempo fa bastava registrare all’Agenzia delle Entrate un contratto di comodato, riportando nel dettaglio i beni concessi al comodatario. A questo punto è necessaria una precisazione: la forma del contratto registrato in ADE è l’unica che potrà portare, come vedremo nel seguito, a qualche vantaggio. Non servono comunicazioni tramite plico aperto o qualsiasi altra tipologia destinate a Pinco o a Pallino. Il contratto si redige su moduli prestampati disponibili all’Agenzia delle entrate e contestualmente lo si registra.

Tornando a noi, come dicevamo, fino a poco tempo fa la registrazione di un contratto di comodato presso ADE era sufficiente a scongiurare le conseguenze di un eventuale pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore. Bastava esibire il documento all’Ufficiale giudiziario intervenuto sul posto per procedere al pignoramento e questi andava via senza colpo ferire.

Successivamente è intervenuta la Corte di cassazione, la quale ha precisato che non è compito dell’Ufficiale giudiziario decidere sulla validità del contratto di comodato gratuito. Egli, hanno deciso i giudici di legittimità, deve comunque procedere al pignoramento.

Dopo l’esecuzione, il terzo non debitore e proprietario dei beni pignorati concessi in comodato può proporre opposizione all’esecuzione innanzi al giudice competente e con il necessario supporto di un legale per procedere alla loro “liberazione”, attraverso l’esibizione delle fatture d’acquisto dei beni o di un contratto di comodato registrato all’Agenzia delle entrate. Questo è quanto.

Concludendo, un contratto di comodato regolarmente registrato presso l’Agenzia delle entrate conserva una certa utilità (quando il proprietario dei beni non dispone di tutte le fatture d’acquisto che ne attestino la proprietà) allo scopo di limitare i danni, anche se, come abbiamo visto, la sua valenza non si esplica nell’immediato. Il contratto andrebbe stipulato fra chi ne ha titolo (proprietario dell’appartamento, conduttore, ecc.) ed il debitore. Il possesso di alcune delle fatture d’acquisto è irrilevante. Se si hanno tutte le fatture non è necessario redigere un contratto di comodato.

Per finire, rispondendo alla seconda domanda, dal momento che le unità abitative sono accatastate in modo indipendente l’una dall’altra, sarebbe opportuno procedere ad una rettifica delle residenze degli attuali occupanti ricorrendo all’ulteriore indicazione di un numero di interno.

14 Luglio 2014 · Simone di Saintjust


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