Contratti di affitto locazione e comodato d'uso di immobili detenuti in quota da proprietari diversi
A seguito della morte di mio padre sono venuta in possesso insieme a mamma e due fratelli di quote ereditarie di immobili di proprietà del papà defunto. Attualmente abito da oltre 30 anni in un immobile che è passato in successione, e ho l'attività nello stesso immobile al piano di sotto, e quindi ora dovrò pagare l'affitto sia per l'abitazione che per il locale adibito all'attività a uno dei fratelli mentre l'altro e la mamma mi concedono un comodato gratuito, sia per l'abitazione che per i locali dove c'è l'attività. E' possibile fare contratto d'affitto per le quote spettanti al fratello che esige l'affitto, e due comodati d'uso gratuito per le quote spettanti a mamma e l'altro fratello? E' una questione complicata...ma devo cercare di risolvere facendo i passi giusti. Ringrazio in anticipo per la risposta. ...
Il codice civile disciplina due forme del comodato, quello propriamente detto, regolato dagli articoli 1803 e 1809 e il cosiddetto comodato precario, al quale si riferisce l'articolo 1810 del codice civile, rubricato come comodato senza determinazione di durata. Nel caso di comodato precario, connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinato il bene concesso in comodato, è consentito al comodante di inoltrare semplice richiesta al comodatario per il rilascio del bene concesso in comodato Il comodato propriamente detto può a sua volta distinguersi in comodato a tempo determinato, se concerne il comodato sorto con la consegna del bene per un tempo determinato o a tempo determinabile, per un uso, cioè, che consente di stabilire la scadenza contrattuale. Entrambi sono caratterizzati dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno. Al ...
Il proprietario dell'immobile può risolvere il contratto di comodato d'uso se la destinazione del bene non è chiara. Con il contratto di comodato, il proprietario concede gratuitamente a terzi il diritto di uso del bene proprio e, quindi, soprattutto quando si tratti di un immobile, la sussistenza di una effettiva volontà di assoggettare il bene a vincoli e a destinazioni d'uso particolarmente gravosi non può essere presunta, ma deve essere positivamente accertata. Nel dubbio, va adottata la soluzione più favorevole alla cessazione del vincolo. E' quanto emerge dalla sentenza 24838/14 della Corte di Cassazione. Da quanto si apprende dalla suddetta pronuncia, è legittima la richiesta di risoluzione, avanzata dal proprietario, di un comodato d'uso inerente un immobile, se la destinazione dello stesso non è chiara. A parere degli Ermellini, infatti, nel contratto di comodato, il proprietario concede gratuitamente a terzi il diritto di uso del bene proprio e, soprattutto quando ...