Nella sua domanda c’è già la risposta: l’articolo 515 del codice di procedura civile dispone che gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.
Tuttavia, il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria.
Naturalmente, si deve trattare di veicoli di proprietà del debitore concessionario e non di beni per i quali il debitore ha ricevuto da terzi solo il mandato a vendere.
21 Gennaio 2019 · Marzia Ciunfrini