Come posso recuperare il Trattamento di Fine Rapporto e la tredicesima non ancora erogati?


Recupero del TFR





In data 31 ottobre 2018 sono stata licenziata dalla ditta dove ho lavorato 3 anni: a tutt’oggi (15 maggio 2019) l’ex datore di lavoro non mi ha corrisposto il tfr e tredicesima.

L’azienda è ancora aperta ma con una situazione finanziaria pessima: tramite avvocato ho inviato il primo sollecito di pagamento, a cui non è arrivata alcuna risposta.

La prospettiva é che il debitore non abbia niente su cui poter far rivalere il mio credito, liquidità, proprietà e quant’altro. Qualora andassi avanti con ingiunzione tramite tribunali, senza avere alcun lieto fine, come posso recuperare i miei crediti?

C’è un tempo massimo entro cui il debitore deve pagare il tfr all’ex dipendente ?

In caso di fallimento del datore di lavoro, il pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) da parte del fondo di garanzia INPS richiede, secondo la disciplina della legge 297/1982, articolo 2, che il lavoratore assolva all’onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa di fallimento e che il suo credito è stato ammesso allo stato passivo, senza che questo requisito possa essere escluso a seguito della dimostrazione, da parte del lavoratore, che la mancata insinuazione nel passivo fallimentare del suo credito è addebitabile alla incolpevole non conoscenza da parte sua dell’apertura della procedura fallimentare, poiché la legge fallimentare contiene una serie di disposizioni che assicurano ai terzi la possibilità di conoscenza in relazione ai diversi atti del procedimento e svolgono, quindi, la funzione di una vera e propria pubblicità dichiarativa.

Il pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) da parte del fondo di garanzia INPS è subordinato alla soggezione del datore di lavoro a fallimento, oppure ad altra procedura concorsuale con analoga finalità liquidatoria del patrimonio del debitore.

In particolare, la legge 297/1982, all’articolo 2, comma 5, stabilisce che, qualora il datore di lavoro non sia soggetto a procedure concorsuali, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo di garanzia INPS il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempre che, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti (pignoramento infruttuoso).

Mi sembra che sia questa la strada che sta perseguendo il suo avvocato: avviare un’azione esecutiva nei confronti dell’ex datore di lavoro e, successivamente, attesone l’esito infruttuoso, chiedere al Fondo di garanzia del Trattamento di Fine Rapporto e dei crediti di lavoro, gestito dall’INPS, il saldo delle spettanze non ancora erogate.

16 Maggio 2019 · Tullio Solinas


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