Come opporsi a liste di attesa che non rispettano i tempi indicati dal medico curante entro i quali la prestazione sanitaria deve essere resa


Se la prenotazione del CUP non rispetta i tempi massimi indicati dal medico curante, l'assistito può chiedere la prestazione intramoenia a spese dell'ASL





Mi è stata prenotata una visita specialistica con annessi accertamenti diagnostici fra oltre sei mesi, a marzo 2024: il medico curante ritiene che visita ed accertamenti debbano essere effettuati al massimo entro due mesi. Posso fare qualcosa per anticipare i tempi dell’ASL senza ricorrere a strutture private, ai cui costi non potrei fare fronte con la mia posizione di pensionato al minimo?

Sappiamo che, per le visite e gli esami diagnostici da effettuarsi presso le strutture ospedaliere o presso quelle convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), il medico di base è tenuto (anche sulla base delle indicazioni fornite dallo specialista eventualmente interpellato in prima battuta dall’assistito) a riportare sulla prescrizione, una classe di priorità con standard temporali fissati regione per regione, ma che in linea di massima possiamo di seguito sintetizzare prendendo spunto dai parametri fissati dalla Regione Emilia Romagna.

In particolare:

U – URGENTE con attesa massima 72 ore;
B – BREVE con attesa massima 10 gg;
D – DIFFERIBILE con attesa massima 30 gg per le visite e 60 gg per le prestazioni diagnostico strumentali;
P – con attesa massima 120 giorni.

Ebbene, qualora la prima data disponibile comunicata dal Cup all’atto della prenotazione, non rispetti i tempi previsti dalla prescrizione del medico curante, il decreto legislativo 124/1998 all’articolo 3, comma 13 stabilisce che l’assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attività libero professionale intramuraria, ponendo a carico dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di appartenenza e dell’ASL nel cui ambito è richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione (ticket sanitario) e l’effettivo costo di quest’ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti. Nel caso l’assistito sia esente dalla predetta partecipazione l’ASL di appartenenza e l’ASL nel cui ambito é richiesta la prestazione corrispondono, in misura eguale, l’intero costo della prestazione.

Il successivo articolo 14 del medesimo decreto legislativo specifica che il Direttore Generale dell’ASL vigila sul rispetto delle disposizioni appena esposte, anche al fine dell’esercizio dell’azione disciplinare e di responsabilità contabile nei confronti dei soggetti ai quali sia imputabile la mancata erogazione della prestazione nei confronti dell’assistito.

Pertanto, la richiesta di ricevere la prestazione intramoenia deve essere presentata al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di appartenenza e dovrà riportare:
– i dati personali dell’assistito;
– l’indicazione dell’accertamento diagnostico o della visita specialistica richiesta;
– la prima data disponibile comunicata dal Cup all’atto della prenotazione;
– la priorità indicata nella prescrizione medica;
– la richiesta che la prestazione venga resa in intramoenia con onere a carico del SSN ai sensi dell’articolo 3, comma 23, del decreto legislativo 124/1998;
– la comunicazione che, in mancanza di prenotazione in regime di intramoenia, si provvederà a effettuare la prestazione sanitaria richiesta in struttura privata, con preavviso di successiva richiesta di rimborso da parte dell’Azienda Sanitaria delle spese sostenute.

10 Settembre 2023 · Giovanni Napoletano


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