Come mi posso proteggere se venisse a mancare mia moglie ? terza parte


Eredità - quota di legittima e quota disponibile, rinuncia eredità





I debiti li ho io, non mia moglie: per questo abbiamo la separazione dei beni e lei vorrebbe lasciare tutto a nostra figlia, scrivendo nel testamento che se lei venisse a mancare, la casa e il denaro vanno a nostra figlia con me usufruttuario.

E chiede di aprire un conto a nostra figlia dove mettere i soldi che posso usare anche io per far fronte elle emergenze che riguardassero la bimba.

Per questo chiedevo se potevo mettere la mia firma (papà) sul conto della bimba, oppure rischia di perdere tutto a causa della mia firma? Anche l’ auto può lasciarla a nostra figlia anche se minorenne?

Come ha già riferito la collega, nella parte prima e seconda di questa discussione, la signora non può lasciare tutto alla figlia, se vuole evitare una possibile impugnazione dei creditori dell’altro erede legittimo, il marito (n.b. non è il marito che impugna il testamento per non aver ricevuto la legittima: è chiaro che lui è d’accordo nel perfezionare la tresca in danno dei creditori della moglie in favore della figlia – sono i creditori ad impugnare il testamento).

La moglie può al massimo lasciare i 2/3 del proprio patrimonio alla figlia ed il restante 1/3 al marito debitore, per legge.

Il marito debitore non può impunemente rinunciare all’eredità in favore della figlia, perché i creditori avrebbero buon gioco ad impugnare la rinuncia e ad appropriarsi della quota a cui il debitore chiamato all’eredità rinuncia.

Inoltre, va sempre tenuto presente che l’usufrutto è un diritto reale pignorabile, come qualsiasi altro bene. Utilizzando le tabelle attuariali si ricava il capitale attribuibile all’usufrutto, il quale dipende dal valore commerciale dell’immobile e dall’età dell’usufruttuario al momento in cui comincia a disporre del diritto.

A noi dispiace dare queste cattive notizie, ma siamo convinti che esse possano risultare utilissime quando conferiscono consapevolezza, almeno, della complessità dei problemi che, commettendo un errore non rimediabile a posteriori, qualcuno potrebbe ritenere di risolvere con un semplice testamento.

Per questo motivo consigliavamo la consultazione di un notaio, il quale, ad esempio, valutato il valore della massa ereditaria tutta (immobili e liquidità in conto corrente) potrebbe consigliare delle donazioni in vita (dirette per l’immobile, indirette per i soldini depositati sul conto corrente). O, addirittura, con una conoscenza dettagliata e documentata del contesto, potrebbe ritenere più sicura la vendita in vita dell’immobile con il ricavato trasferito, gradualmente nel tempo, su un conto corrente intestato alla figlia.

Perchè, sia chiaro, anche sull’atto di donazione i creditori potrebbero intervenire, trattandosi di un escamotage chiaramente finalizzato ad eludere gli obblighi che la signora ha assunto verso i creditori.

Certo, si potrebbe obiettare: ma la signora ha dei creditori così attenti e “skillati”. Possibile? Noi non lo sappiamo. Potrebbe darsi anche il caso che sul testamento redatto, così come la signora vorrebbe, nessuno avrebbe nulla da ridire. Ma, il nostro compito è quello di fornire informazioni il più possibile aderenti agli scenari anche più negativi.

Infine, un debitore può avere delega ad operare e a disporre su un conto corrente non a lui intestato. Intestato ad un terzo o ad un parente, purchè non debitore. Il creditore non può pignorare il conto corrente di un soggetto non obbligato.

10 Luglio 2014 · Simone di Saintjust


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