Come indicare nella DSU unica abitazione del militare non residente e tenuta a disposizione

I militari in servizio possono beneficiare, grazie all’art. 2 del DL 102/2013, dell’esenzione IMU anche in assenza dei requisiti di residenza anagrafica


DOMANDA

Sono un militare assegnatario di un alloggio di servizio connesso all’incarico, insieme alla mia famiglia, e proprietario di un’abitazione nello stesso Comune non concessa in locazione. Nel compilare la DSU precompilata nella sezione “Casa di abitazione” del modulo FC.1 ho indicato l’indirizzo dell’alloggio di servizio in cui peraltro abbiamo la residenza, indicandolo come “Altro” (ossia non derivante da proprietà o locazione) ma non ho selezionato la casella di abitare nella “convivenza anagrafica”, in quanto come detto nell’alloggio abito con la famiglia.

Tuttavia, nel quadro degli immobili di proprietà ho inserito l’unico immobile ad uso abitativo di proprietà ma, volendo fruire delle agevolazioni di cui all’art. 2 del Decreto legge 102/2013 e s.m.i. (assimilazione ad abitazione principale immobili non locati appartenenti a determinate categorie), ho selezionato la relativa casella “abitazione principale” ma nel fare il controllo finale il sistema mi segnala un errore, ovvero non avendo indicato nel modulo FC.1 la casa di abitazione come di proprietà non posso poi selezionare come abitazione principale l’immobile di proprietà nel modulo FC.3.
Chiedo la procedura consigliata per far accettare al sistema la DSU in modo da far risultare correttamente che l’unico immobile di proprietà, non locato, debba essere considerato come “abitazione principale” e quindi fruire dell’applicazione della prevista franchigia su tale immobile.

RISPOSTA

Il militare in alloggio di servizio (demaniale) deve dichiarare la residenza anagrafica corretta nel quadro A della DSU: l’abitazione principale del nucleo familiare del militare è quella in cui il militare risiede anagraficamente.

L’alloggio di servizio pur costituendo abitazione principale non è di proprietà, quindi, naturalmente, non andrà indicato come patrimonio immobiliare.

Come è noto, i militari in servizio possono beneficiare, grazie all’articolo 2 del Decreto legge 102/2013,dell’esenzione IMU anche in assenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica. Quindi anche l’unico immobile posseduto, in cui il militare non risiede, purché l’immobile non appartenga ad una categoria catastale di lusso, non sia stato locato o concesso in comodato d’uso, e sia stata presentata, nei termini, richiesta di esenzione al Comune dove è ubicato l’immobile, non è soggetto ad IMU.

Purtroppo, però, l’esenzione IMU per i militari in servizio permanente, non viene estesa al calcolo ISEE, che considera, pertanto, l’immobile di proprietà come una seconda casa. Cioè, l’immobile di proprietà del militare in servizio, ai fini DSU/ISEE, non viene considerato come abitazione principale.

Nella DSU, l’abitazione di proprietà del militare non residente, tenuta a disposizione, va indicata nel Quadro FC3 (Patrimonio Immobiliare) come “altro fabbricato”, rivalutando la rendita catastale (non è quindi una abitazione principale, ma una seconda casa).

Nel Quadro FC3 (Patrimonio Immobiliare) della DSU, infatti, l’immobile di proprietà del militare non residente, tenuto a disposizione, va dichiarato valorizzando la rendita catastale ai fini IMU nel secondo anno precedente quello di presentazione della DSU. Come già accennato, nonostante la possibile esenzione IMU, ai fini ISEE l’immobile concorre al patrimonio semplicemente come seconda casa.

Pertanto:

– Bisogna Inserire i dati dell’immobile come “altro fabbricato” (non abitazione principale).

– Per individuare il valore dell’immobile è necessario utilizzare la rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per li coefficiente deliberato, per per gli immobili che non costituiscono abitazione principale del contribuente, dalla giunta comunale del Comune in cui è ubicato l’immobile, nel secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU.

– Se è stato contratto un mutuo per l’acquisto dell’immobile, va indicata la quota capitale residua al 31 dicembre del secondo anno precedente quello di presentazione della DSU.

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8 Marzo 2026