Come fare per annullare un finanziamento in corso finalizzato all’acquisto di un bene mai consegnato all’acquirente o non utilizzabile per guasto – La conciliazione paritetica

Come annullare un finanziamento finalizzato, se lo chiedono molti consumatori che hanno acquistato un bene o un servizio


DOMANDA

Vorrei conoscere quali sono i miei diritti, in caso fosse possibile, per riuscire ad annullare un finanziamento per l’acquisto di un bene, mai consegnato.

RISPOSTA

Come annullare un finanziamento finalizzato: se lo chiedono molti consumatori che hanno acquistato un bene o un servizio accendendo un finanziamento per poi trovarsi in difficoltà per annullarlo o sospenderlo.

Una delle motivazioni per la richiesta di annullamento può essere ad esempio l’acquisto di un oggetto mai consegnato: è purtroppo una situazione comune e oltre al danno di non avere quello che si desiderava, si aggiunge la beffa di rischiare di dover continuare a pagarlo!

Per risolvere le questioni di questo tipo è possibile accedere alla conciliazione Assofin con le società finanziarie che aderiscono al protocollo al fine di trovare un accordo in via conciliativa.

La conciliazione paritetica Assofin è una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra consumatori ed intermediari bancari/finanziari, alternativa al Giudice e all’Arbitro Bancario Finanziario e può essere esperita in relazione a problematiche inerenti i seguenti finanziamenti al consumo: – PRESTITI PERSONALI – PRESTITI FINALIZZATI (per acquisto auto, elettrodomestici, etc.) – CARTE DI CREDITO La procedura può essere attivata soltanto dopo aver inviato un reclamo alla società di finanziamento senza aver ricevuto risposta o la cui risposta è ritenuta insoddisfacente per il consumatore.

Si tratta di una procedura che non può durare più di 90 giorni e a gestione paritaria ed è su base volontaria per cui il consumatore ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dalla procedura e l’eventuale accordo raggiunto dalla commissione (formata da un rappresentante della società finanziaria e da un rappresentante dell’associazione dei consumatori che rappresenta l’interesse del consumatore).

Una volta raggiunto l’accordo transattivo, lo stesso viene sottoposto al cliente che è libero di accettare la soluzione proposta o di rifiutarla, ed eventualmente rivolgersi al giudice o all’Arbitro Bancario Finanziario.

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2 Maggio 2026