Come oscurare una sofferenza censita nella Centrale Rischi della Banca d’Italia

Una volta regolate le vecchie pendenze con un accordo transattivo a saldo stralcio bisogna attendere 36 mesi affinché la posizione debitoria venga oscurata


DOMANDA

La mia domanda è: ho pagato il mio debito, in CRIF risulto pulito, ma in centrale rischi no, perché sono stato sofferente e risulto ancora tale, siccome devo fare un mutuo c’è un modo per la cancellazione della mia sofferenza dato che sono trascorsi più di 24 mesi? Se si come?


RISPOSTA

Una volta regolate le vecchie pendenze con un accordo transattivo a saldo stralcio bisogna attendere 36 mesi (non 24) affinché la posizione debitoria venga oscurata sia in un Sistema privato di Informazioni Creditizie (SIC) come la Centrale Rischi di Intermediazione Creditizia (CRIF) che nella Centrale Rischi pubblica (CR) gestita dalla banca d’Italia.
Talvolta capita che, anche decorsi i tre anni, la posizione regolata a saldo stralcio non venga oscurata: la segnalazione, in questo scenario, si reitera in riferimento al debito residuo, ovvero per la parte differenza fra importo del prestito originariamente erogato al debitore inadempiente e importo saldato dal debitore inadempiente in base all’accordo stragiudiziale intervenuto con il creditore.
Ciò perché l’articolo 1236 del codice civile prescrive che se la liberatoria rilasciata dal creditore non fa esplicitamente riferimento alla volontà del creditore di rinunciare all’importo residuo (debito rinunciato), allora il debito residuo deve intendersi non estinto.
Se il caso è questo, allora l’unica soluzione percorribile per oscurare in CR la propria posizione debitoria dopo il purgatorio triennale dalla data di regolazione dell’inadempimento è ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) che in più di una occasione si è espresso favorevolmente al debitore, ritenendo che anche una formula implicita contenuta nella liberatoria (del tipo “il creditore non ha null’altro a pretendere” oppure “nulla è più dovuto”) può integrare la volontà del creditore di rinunciare all’importo residuo pari alla differenza fra quanto originariamente erogato a prestito dal creditore e quanto effettivamente pagato a saldo stralcio dal debitore.


31 Marzo 2021 - Ornella De Bellis


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