Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (ex legge 3/2012 – salva suicidi) per il socio accomandatario di una società in accomandita semplice


Responsabilità patrimoniale dei soci e degli amministratori, responsabilità patrimoniale nelle società di persone





Sono socia accomandante (al 50%) di una piccola Sas: d’accordo con il mio socio, dopo 13 anni, abbiamo deciso di chiudere l’attività (negozio abbigliamento) perché il volume d’affari si era progressivamente ridotto e di conseguenza anche di chiudere anche la società. La società ha contratto nel tempo alcuni debiti, tra cui un mutuo con garanzia ipotecaria, un mutuo chirografario e scoperto di conto corrente. Nonché è in arretrato di tre anni con il pagamento dei contributi Inps del socio accomandatario. Tutti i debiti contratti con le banche sono stati da me garantiti con fidejussione personale, avendo uno stipendio da lavoratore dipendente privato. Il socio accomandatario invece ha garantito il mutuo con una casa di sua proprietà. Non ci sono e non ci sono mai state rate non pagate con le banche e nemmeno i fornitori vantano crediti. In questo contesto di garanzie prestate dai soci la società può, per i soli debiti chirografari e contributivi, chiedere un piano di stralcio dei debiti con la conseguente esdebitazione degli stessi? Il socio accomandatario, che attualmente è disoccupato, possiede anche un’altra abitazione, oltre a quella gravata da ipoteca ed io possiedo il 50% dell’abitazione in cui vivo.

La responsabilità patrimoniale dei soci nelle società in accomandita semplice è regolata dall’articolo 2313 del codice civile: nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita, nei confronti dei creditori della società insoddisfatti dall’escussione dei soci accomandatari.

Quindi, giusto per inquadrare correttamente la questione, dovremmo parlare di applicazione della legge 3/2012 – composizione della crisi da sovraindebitamento – per il socio accomandatario e non per la società (che non è soggetto autonomo per quel che attiene la responsabilità patrimoniale).

La legge in parola è applicabile al socio accomandatario non fallibile, qualora si registri una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal debitore e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. Ed è comunque necessario il consenso dei creditori titolari almeno del 60% della massa debitoria non garantita da ipoteca. I creditori ipotecari, infatti, devono essere soddisfatti integralmente in un eventuale accordo di ristrutturazione del debito e di esdebitazione del residuo.

In altre parole, per il socio accomandatario, la somma del mutuo ipotecario, di quello chirografario, dello scoperto di conto corrente e dei contributi non versati deve essere largamente maggiore del valore di liquidazione delle due case di proprietà.

Per quel che attiene, invece, la situazione del socio accomandante che ha sottoscritto fideiussioni personali a favore dei creditori della società, e che per ora non ha debiti certi (ma solo eventualmente futuri), il problema si porrà nel momento in cui i creditori societari avanzeranno pretese nei suoi confronti, semmai dopo aver inutilmente escusso il debitore principale (cioè il socio accomandatario) qualora il contratto di fideiussione preveda la clausola del beneficio di escussione. Purtroppo, non c’è modo di liberarsi delle fideiussioni prestate e per le quali il creditore garantito non ha ancora richiesto la copertura dei “buffi” lasciati dal debitore principale. Neanche con la legge 3/2012.

3 Novembre 2018 · Giorgio Martini


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