Chiusura conto corrente post mortem dei cointestatari


Conto corrente cointestato, eredità e successione





Desideravo ricevere un’informazione inerente la procedura di chiusura conto post mortem: il conto corrente in oggetto risulta a nome di mia nonna deceduta nel dicembre 2013. Conto cointestato con il figlio (mio padre), deceduto anche lui in luglio 2015. Successivamente al decesso dell’intestataria sono state presentate, oltre le relative documentazioni di decesso e successione, anche due comunicazioni all’Inps poiché venivano erogate le relative pensioni fino Luglio 2014.

L’INPS effettua storno di due sole rate (giugno e luglio 2014) poi più nulla. Attualmente il conto è ancora aperto e in attivo da circa sei anni con le relative spese e imposte mensili. Il direttore manda comunicazione che si rende necessaria la chiusura del relativo conto solo ad agosto 2019 e essendo a conoscenza anche della morte del contestatario (luglio 2019), richiede atto notorio per riformulazione degli eredi.

Io e mio fratello diveniamo eredi insieme alle due mie zie (figlie dell’intestataria del conto).

Oggi io mi chiedo se la procedura portata avanti dalla banca sia corretta. Il direttore giustifica il mantenimento del conto perché in attesa che l’Inps riprendesse le cinque rete erogate nel 2014. Nel frattempo vengono a mancare tutte le spese e le imposte mensili che un conto ha dovuto sostenere.

Mi chiedo come noi eredi possiamo comportarci. È’ possibile richiedere il rimborso di tali spese? Cosa succede al momento della chiusura del conto? L’Inps potrebbe rivalersi sulle quote erogate sei anni fa? È’ possibile tenere un conto aperto intestato ormai a due persone defunte per circa sei anni?

La chiusura del conto corrente doveva (e può) essere espressamente richiesta dagli eredi: nessuna normativa vigente obbliga la banca a recedere unilateralmente dal contratto di conto corrente.

Qualora l’INPS rilevasse l’esistenza di ratei di pensione erroneamente accreditati in conto corrente, potrà, entro i termini di prescrizione quinquennale, pretenderne la restituzione dagli eredi, a ciascuno in base alla quota di eredità ricevuta: nessuna normativa vigente obbliga gli eredi a corrispondere inutili spese di gestione del conto corrente alla banca in attesa che, in seguito ad un possibile, eventuale controllo di debenza, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) prelevi quanto dovuto.

4 Ottobre 2019 · Simonetta Folliero


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