Chiarimento su perfezionamento notifica cartella esattoriale in giacenza presso albo comunale






Ringrazio per il più che sollecito riscontro dal quale, preso atto del ventennale praticato triste uso del “gioco delle tre carte”, con il quale, alla faccia dei teorici decantati stato di diritto, democrazia e libertà, vi è sempre e comunque chi opera a favore del “BANCO” (cioé del più forte, per i suoi tentacoli ed ammennicoli vari) non evinco con chiarezza la possibilità, o meno, di poter richiedere, ed in quale modo, la restituzione di quanto da me ritenuto non dovuto per Diritto consolidato.

Ciò sulla scorta di eventuali recenti ed incontestabili interventi di modifica della Suprema Corte di Cassazione e/o della Consulta, che gradirei conoscere e visionare.

In riferimento a questa discussione, le ribadiamo che, come sancito dal terzo comma dall’articolo 26, dpr 602/1973, nei casi previsti dall’articolo 140 del codice di procedura civile [irreperibilità destinatario ndr], la notificazione della cartella di pagamento (qualora originata da debiti erariali) si effettua con le modalità stabilite dall’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito e’ affisso nell’albo del comune.

Per fugare ogni ragionevole dubbio, ciò vuol dire purtroppo, utilizzando il gergo da lei adottato, che il banco ha vinto ancora una volta e lei ha perso.

15 Agosto 2016 · Ornella De Bellis


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