Inesigibilità contabile del credito


La procedura di inesigibilità dei crediti è formalmente articolata nelle seguenti fasi: accertamento di irrecuperabilità del credito.





La ringrazio per la veloce ed esaustiva risposta alla mia domanda nr. 166202. In merito alla mia domanda, le comunico che sicuramente non ho espresso in modo corretto la stessa, in quanto sono ben consapevole che la penale possa essere versata tramite deposito cauzionale in banca e tale operatività evita l’iscrizione nel registro CAI e genera il pagamento a mio favore della penale e interessi, ma la mia domanda era per lo più di carattere contabile, mi spiego meglio

Se un mio debitore non onora un’assegno in toto e/o lo onora solo per l’importo facciale e decorsi i 60 gg (+8 se su piazza e 15 se fuori piazza) non viene a richiedermi il rilascio della liberatoria (che a fronte del pagamento della penale e interessi sono OBBLIGATO a rilasciare, cosa che prontamente faccio), posso io in contabilità aziendale evidenziare oltre al mio credito (assegno non pagato e/o pagato parzialmente) anche la quota della penale prevista dalla legge oppure decorsi i termini, tale diritto tra l’altro irrinunciabile in quanto trattasi di Istituto pubblicistico e non privatistico decade e quindi dovrò accontentarmi solo degli eventuali interessi stabiliti dal giudice? Grato per la vostra professionalità e velocità porgo distinti saluti.

La procedura di inesigibilità dei crediti è formalmente articolata nelle seguenti fasi:

  1. accertamento di irrecuperabilità del credito;
  2. abbandono dell’azione di recupero del credito;
  3. eliminazione contabile del credito irrecuperabile.

Lo stato di insolvibilità è dunque provato dalle risultanze dell’esperimento infruttuoso dell’esecuzione forzata nelle varie forme possibili (ufficiale giudiziario) e presuppone sempre il ricorso ad un’azione giudiziale che quantifichi il credito (comprensivo di eventuali penali, interessi di mora e spese sostenute) da indicare poi come inesigibile.

Nella prassi, tuttavia, ci si limita spesso a dimostrare l’antieconomicità dell’azione di recupero. In tal caso la non convenienza dell’azione esecutiva è determinata a seguito di comparazione di congruità tra l’importo del credito e le spese prevedibilmente occorrenti, tenuto conto delle probabilità di riscossione.

In tale contesto giocano un ruolo preminente le attestazioni fornite da società di recupero crediti specializzate; ma, il credito da indicare come inesigibile può essere gravato dai soli interessi legali e le spese sono esclusivamente quelle fatturate dalla società incaricata del recupero e dell’attestazione di inesigibilità.

12 Marzo 2012 · Giuseppe Pennuto


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