Oltre che la comunicazione di cessione del credito il debitore deve anche visionare una eventuale lettera di mandato a trattare? (ulteriori chiarimenti)

Le chiedo scusa per la risposta precedente: oggettivamente, la collega Annapaola è stata piuttosto ermetica.












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Chiedo chiarimenti riguardo questa risposta al mio precedente quesito: non ho ben compreso la risposta, pertanto riformulo la domanda cercando di spiegarmi meglio.

Avevo un debito con la società A che non sono riuscito a saldare. Qualche settimana fa vengo contattato da un’agenzia di recupero crediti Z che asserisce di avere l’incarico di recuperare il suddetto credito. Ho chiesto dei documenti a prova di ciò, in particolare mi sono fatto spedire via email l’estratto conto cronologico, copia del contratto di finanziamento e la lettera di cessione del credito.
Da quest’ultimo documento risulta che: A ha ceduto i diritti di credito ad un’altra società B. B ha dato mandato alla società C per recuperare e gestire il credito.
La società Z, da cui sono stato contattato, dice che C gli ha fornito l’incarico di recuperare il credito; questa affermazione tuttavia non trova riscontro nella lettera di cessione del credito inviatami.
Come riportato dal suddetto documento e come ribaditomi da Z, ogni mio eventuale pagamento dovrà essere corrisposto alla società titolare del diritto di credito, cioè B.

È un mio diritto obbligare Z a fornirmi un documento che provi quanto da lei asserito? E poi perché mai la società mandataria che si occupa di recuperare crediti per conto di altri, a sua volta dà incarico ad un’altra società per fare ciò che dovrebbe fare lei?

Le chiedo scusa per la risposta precedente: oggettivamente, la collega Annapaola è stata piuttosto ermetica.

Con la formula “pro solvendo” viene dato mandato alla società di recupero crediti di operare per conto della cedente con provvigioni sul recuperato. In caso di cessione con opzione “pro soluto”, invece, la società di recupero crediti cessionaria subentra in ogni diritto al creditore originario in relazione al credito ceduto.

Quindi, può capitare che una società cessionaria pro soluto ceda a sua volta il credito, oppure ne affidi il recupero ad altre mandatarie (cessione in modalità “pro solvendo”): quello che conta è che lei prenda visione degli originali delle comunicazioni di cessione del credito da A (creditore originario cedente) a B creditore cessionario. Pagando a B quanto stabilito in un accordo transattivo accettato da B (dovrà quindi disporre anche della comunicazione con cui B sottoscrive l’accordo) può anche disinteressarsi delle vicende che coinvolgono gli altri attori della filiera.

Volendo andare con i piedi di piombo, potrà anche preventivamente pretendere una comunicazione da parte della società B con la quale questa dichiari che, ancora alla data, la scrivente risulta essere l’unica titolata a riscuotere il credito vantato da A e da A ceduto.

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20 Marzo 2018 · Simone di Saintjust

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