Chiarimenti esiti reddito di cittadinanza per soggetti non coniugati con figli minori che hanno presentato domanda prima del 30 marzo 2019 (senza includere l’altro genitore nel nucleo familiare)


Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza





Sono una mamma naturale non convivente non lavoratrice che ho presentato la domanda per il Rdc il 28/3: con le ultime approvazioni non ho capito bene lo scenario che aprirà.

Dunque io essendo residente anche con mio padre totalizzavo un isee di 8000 euro: con isee congiunto al padre dei miei figli totalizzo 14000 euro.

Non ho capito quel comma bis, dove fanno salve le domande presentate prima del 30 Marzo, ovvero se io avrò comunque diritto a soli sei mesi di Rdc?

p.s.le risposte usciranno il 15 Aprile?

Lei percepirà l’integrazione al Reddito di Cittadinanza per sei mesi: dal 15 aprile 2019 saranno disponibili i primi esiti delle domande presentate a marzo 2019.

Infatti, all’articolo 13 del decreto legge 4/2019 viene aggiunto il comma 1 bis:

Sono fatte salve le richieste del Reddito di Cittadinanza presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 4/2019 (30 marzo 2019). I benefici riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per un periodo non superiore a sei mesi pur in assenza dell’eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell’accesso al beneficio.

Per quanto la riguarda, il nucleo familiare deve possedere un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

In pratica, cioè, c’è stata una stretta per i genitori single (non conviventi con l’altro genitore dei propri figli) che hanno fatto domanda per l’accesso al reddito: in presenza di figli minori, ai fini del calcolo Isee, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente o non sposato. Il nucleo familiare viene determinato come quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.

A partire dal 15 aprile 2019, chi ha già presentato la domanda di Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza può ricevere informazioni e chiarimenti sull’eventuale accoglimento dell’istanza attraverso il Contact center ai numeri 803164 da rete fissa e 06 164164 da mobile.

12 Aprile 2019 · Roberto Petrella


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