Ho messo in chiaro il termine aguzzini che lei aveva cercato di mascherare nel quesito perchè è un termine che ancora si può usare senza rischi: i gay non si possono più classificare come froci, i neri vanno indicati come persone di colore, questo è un dato di fatto e neppure si possono collezionare gadget risalenti al ventennio. Ma, per fortuna, il termine aguzzino non ce l’hanno ancora proibito.
Andando al merito della domanda, quello a cui probabilmente lei si riferisce è il provvedimento interpretativo 438 del 26 ottobre 2017 con cui l’Autorità Garante per la Tutela dei dati personali ha inteso fornire chiarimenti e indicazioni di carattere generale su talune disposizioni particolarmente controverse del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (che regola modalità e tempi di permanenza delle segnalazioni relative ai cattivi pagatori nelle Centrali Rischi private) e che hanno generato dubbi interpretativi, incertezze e difficoltà applicative sia per gli operatori del credito, sia per i debitori.
Di seguito le due precisazioni più importanti contenute nel provvedimento 438/2017 già citato.
Il preavviso di iscrizione in centrale rischi va notificato al debitore con raccomandata AR o PEC
L’Autorità Garante per la Tutela dei dati personali ritiene che, al fine di rispondere alla ratio della norma, sia imprescindibile considerare il preavviso di imminente segnalazione un atto che deve essere portato a conoscenza del destinatario, ai sensi di quanto previsto dal codice civile, con la conseguenza che, per la legittimità della segnalazione nei Sic, gli operatori bancari e finanziari debbano essere in grado di dimostrare l’effettiva ricezione della comunicazione scritta contenente il preavviso. In pratica il preavviso di iscrizione in centrale rischi va notificato al debitore con raccomandata AR o PEC.
Massimo 5 anni (diritto all’oblio) dalla scadenza del piano di rimborso rateale, la permanenza del nominativo del cattivo pagatore in centrale rischi
In ossequio ai principi generali stabiliti in materia di trattamento dei dati personali (articolo 11 del codice deontologico), l’Autorità Garante per la Tutela dei dati personali ritiene che il termine massimo di conservazione dei dati relativi a inadempimenti non successivamente regolarizzati (fermo restando il termine di riferimento di 36 mesi dalla scadenza contrattuale o dalla cessazione del rapporto), non possa comunque mai superare i cinque anni dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto di finanziamento, anche in caso di successive rinnovi della segnalazione da parte del creditore.
13 Marzo 2018 · Roberto Petrella