Cessione rottamazione e assicurazione di un autoveicolo


La cessione di un bene o la sua distruzione può avvenire solo su disposizione o consenso del legittimo proprietario

Mio figlio con il cambio auto nel 2020 ha ceduto a noi genitori la sua dismessa mediante un atto di vendita formale in una Agenzia pratiche auto. In seguito, per furente pandemia in atto, l’auto non è stata usata sino al 2022. Ripreso l’uso del veicolo non ci siamo ricordati che l’atto di vendita e conseguente trascrizione sulla carta di circolazione non è stato ancora fatto. Poiché è sorta l’esigenza di un cambio auto il concessionario (con presente il figlio cedente l’auto) ha riferito di non poter procedere al ritiro sinché la pratica del passaggio non è completato. A pari passo l’assicurazione dell’auto, dopo due anni, in possesso dell’atto di vendita con cui ha trasferito una polizza già esistente a me intestata, ha affermato la irregolarità della polizza e la dubbia copertura del veicolo. Chiaro che a fronte di tutte queste problematiche l’unica via d’uscita è completare la pratica passaggio (euro 570), vorrei chiedere, tra le tante voci, non è possibile cedere o anche demolire il veicolo senza prima trascrivere il passaggio sulla carta di circolazione, onde risparmiare l’elevato importo?

Una polizza RC auto può essere stipulata anche da un soggetto (contraente) che non sia proprietario del veicolo: naturalmente, la classe dell’attestato di rischio rimarrà quella del proprietario e non del contraente.

Invece, lo si capisce anche senza avere familiarità con il codice civile, un bene può essere ceduto a terzi o distrutto solo dal proprietario (in breve, la macchina potrà essere ceduta al concessionario o demolita solo su mandato del figlio proprietario).

16 Febbraio 2023 · Giuseppe Pennuto

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