DOMANDA
Mio marito ha un tumore che sta curando da circa 2 anni, inoltre ha una cessione dello stipendio che finirà nel 2027. E’ vero che se non c’è la farà pagherà tutto l’assicurazione?
RISPOSTA
L’articolo 1 della legge 180/1950 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni), stabilisce che i prestiti dietro cessione del quinto dello stipendio o della pensione devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario.
Quindi, in caso di malaugurato decesso del coniuge, l’assicurazione con la quale, per legge. è stata stipulata la polizza (obbligatoria e comunque pagata dal mutuatario) per il saldo del debito residuo in caso di premorienza del debitore, provvederà a versare al creditore quanto gli sarà ancora eventualmente dovuto.
8 Dicembre 2024 - Giovanni Napoletano