Il debitore va in pensione (anticipata) con quota cento – Come verrà rimborsato il debito residuo da cessione del quinto, da delega di pagamento e da pignoramento che gravano in busta paga?


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Sono un pubblico dipendente e sto per andare in pensione con quota 100: sulla busta paga gravano una cessione del quinto dello stipendio, una delega di pagamento di un quinto e un pignoramento. Cosa succede se vado in pensione?

La cessione del quinto stipulata nel corso dell’attività lavorativa verrà notificata all’INPS che continuerà a prelevare a favore del creditore cessionario il 20% dell’importo della pensione al netto degli oneri fiscali (automatica estensibilità del rimborso del prestito dietro cessione del quinto al passaggio del lavoratore debitore in quiescenza).

Per quanto riguarda il pignoramento in corso, il creditore pignorante otterrà dal datore di lavoro il 20% del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) o dell’equivalente TFS (Trattamento di Fine Servizio). Per il debito eventualmente residuo il creditore dovrà procedere pignorando il terzo INPS, ottenendo, così, il quinto del rateo di pensione percepito dal debitore eccedente, però, l’importo del minimo vitale – ad oggi pari a circa 687 euro.

Per quanto attiene, invece, il prestito delega (doppio quinto), dovrà essere concordato un piano di rimborso del debito residuo fra creditore e debitore: di solito, infatti, il prestito delega viene concesso in base agli anni che mancano al debitore per andare in pensione; ma, nella fattispecie, con il meccanismo quota cento, si verifica una anticipazione rispetto ai tempi normali di possibile passaggio in quiescenza del debitore (67 anni per il 2019).

Dal momento in cui il debitore va in pensione con quota 100, quanto residua al rimborso integrale del prestito delega – non potendo più essere delegato al pagamento direttamente il datore di lavoro, con prelievo dalla busta paga (e non intervenendo un licenziamento o una premorienza del dipendente debitore, con liquidazione del creditore con la polizza assicurativa obbligatoria associata al contratto) – diventa un normale prestito fra creditore e debitore, da saldare con le modalità che verranno concordate.

4 Agosto 2019 · Giorgio Martini


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