Avrei da chiederVi alcuni chiarimenti: ho raggiunto un accordo con banca IFIS (che ha acquistato i debiti che avevo dalla banca originaria) che ha accettato la mia proposta di pagamento di tre diversi finanziamenti. 1) totale debito 2.000 euro totale proposto 1.200 2) totale debito 5.000 euro totale proposto 3.500 3) totale debito 50.000 euro totale proposto 35.000. La banca ha accettato il pagamento delle somme proposte in pagamenti rateali che finirò di pagare tra 20 anni. Ovviamente mi è stato detto che al termine pagherò in totale 39.700 e che gli interessi sarannno bloccati e non avrò nessun problema se, ovvio, rispetterò il pagamento. Nell'accettazione dell'accordo da parte di Banca IFIS viene specificato che verrà rilasciata quietanza liberatoria al termine del pagamento di ogni posizione. Il primo tra 1 anno circa, il secondo tra 4 e il terzo tra vent'anni. Perchè io non abbia problemi e qualcuno venga a ...
Sono addivenuto ad un accordo transattivo con una società di recupero crediti per un contratto di leasing che non ho potuto onorare, stipulando il pagamennto di 5000 euro a fronte dei 10 mila dovuti. Nonostante gli sia stato chiesto di inserire nella quietanza liberatoria espresso rimando all'articolo 1236 del codice civile per la rinuncia al debito residuo, la scrittura privata propostami non contiene tale citazione. La stessa in realtà riporta la somma residua dovuta (10 mila euro), la somma concordata (5000 euro) e che non ha natura novativa. Successivamente poi recita : A saldo, stralcio e tacitazione di ogni reciproca pretesa in relazione alle Controversie ed unicamente a fini transattivi e senza nulla riconoscere, l'Utilizzatore si obbliga a corrispondere €5000 [...]. Con l'esatto e puntuale adempimento da parte dell'utilizzatore delle obbligazioni convenute a suo carico nella presente Transazione, XXX si riterrà integralmente soddisfatta, dichiarando di non aver null'altro a pretendere ...
Com'è noto, le disposizioni che regolano le modalità e i presupposti delle segnalazioni nelle Centrali Rischi, pubbliche e private, prevedono che il creditore (banca, finanziaria e società di recupero crediti) anche quando addiviene ad una definizione transattiva, sia sempre tenuto a procedere alla segnalazione, sebbene limitatamente alla quota parte dell'importo non recuperato. Infatti, devono essere segnalati i crediti passati a perdita, i crediti in sofferenza che il creditore ha considerato non recuperabili o per i quali non ha ritenuto conveniente intraprendere i relativi atti di recupero e le frazioni non recuperate dei crediti che hanno formato oggetto di accordi transattivi con il debitore. Spesso, la quietanza liberatoria rilasciata dal creditore fa specifico riferimento all'importo parziale pattuito nell'accordo transattivo a saldo stralcio; sicchè al debitore che se ne serve per chiedere, decorso il termine triennale, la cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi in cui è stato segnalato, non resta altro ...