Avviso di cessione in blocco dei crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed eventuale interruzione del decorso della prescrizione





L'avviso di cessione in blocco dei crediti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non interrompe la prescrizione ma vale solo come notifica ai debitori ceduti





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Vorrei sapere se la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della cessione in blocco dei crediti(banche, finanziarie,ecc.) basta da sola per interrompere i termini di prescrizione . Grazie

La Corte di cassazione con l’ordinanza 15010/2024 ha stabilito che l’avviso di cessione di crediti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (GU) investe il solo requisito della notifica della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell’efficacia della cessione stessa nei confronti di quest’ultimo e dell’esclusione del carattere liberatorio dell’eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente.

Con l’ordinanza 7835/2022 la stessa Suprema Corte ha precisato che l’atto interruttivo della prescrizione per avere efficacia deve contenere una richiesta scritta di adempimento accompagnata dall’individuazione del debitore.

In altre parole, l’atto interruttivo della prescrizione per avere efficacia non deve necessariamente indicare l’importo richiesto in pagamento o l’intimazione a adempiere, ma sicuramente deve trattarsi di un atto notificato allo specifico debitore in cui il creditore invita il debitore inadempiente a restituire quanto gli è dovuto.

Peraltro, l’articolo 2943 del codice civile elenca dettagliatamente quali sono gli atti la cui notifica al debitore è ritenuta efficace per interrompere la prescrizione:
– la citazione in giudizio del debitore (ad esempio, per l’accertamento della debenza, per la revoca di un atto di alienazione, eccetera) anche se il giudice adito si dichiara incompetente a decidere;
– l’autorizzazione giudiziale per un sequestro conservativo dei beni del debitore;
– il decreto ingiuntivo a carico del debitore;
– un’azione esecutiva (pignoramento ed espropriazione ) anche infruttuosa, dei beni del debitore;
– la costituzione in mora del debitore.

In merito a quest’ultimo aspetto sappiamo, ai sensi dell’articolo 1219 del codice civile, che il debitore è costituito in mora mediante intimazione ad adempiere o richiesta fatta per iscritto a seguito di un ritardo dell’adempimento e, naturalmente, notificata con raccomandata A/R. A seguito della notifica al debitore dell’atto di costituzione in mora possono essere applicati gli interessi moratori contrattualmente previsti.

Infine, come ricordato dall’ordinanza della Corte di cassazione 7835/2022, interrompe efficacemente il termine di prescrizione qualsiasi richiesta scritta di adempimento del credito insoddisfatto notificata al debitore (anche senza indicazione dell’importo richiesto in pagamento): la richiesta, infatti, deve assolvere allo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto di rimborso del credito insoddisfatto.

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1 Giugno 2024 · Ludmilla Karadzic

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