Pignoramenti coesistenti sulla medesima pensione per crediti della stessa natura

Quando i molteplici crediti azionati sulla medesima pensione sono della stessa natura












Ho un c/c bancario ma da anni non ho effettuato più nessuna operazione, né completato il rientro di un piano di rientro tipo “programma crash”: oggi si è presentato una persona incaricata di “sistemare” tale residuo debito bancario. Esposto le ragioni che vennero esposte in precedenza al funzionario bancario, il tizio ha affermato che la banca aveva ceduto ossia venduto il proprio credito ad una di quelle società con nome tipo di fantasia.

Ho chiesto di mostrarmi la lettera di cessione della banca poiché il sottoscritto non l’ha mai ricevuta: ha iniziato la solita tiritera dei recuperi credito allorché ho chiaramente detto che non ero nelle condizioni di sistemare la pratica né tantomeno con lui. Dopo un tentativo di insistenza l’ho congedato ricordandogli che, sebbene il sottoscritto abbia la problematica esposta, lo stazionare davanti al cancelletto dell’abitazione mi avrebbe costretto a far intervenire una forza di polizia.

Si è allontanato borbottando che riferirà che il sottoscritto non ha inteso trovare un accomodamento. Il quesito che vorrei porre è, avendo già un pignoramento presso terzi, Inps, di un quinto sulla pensione da parte di una finanziaria, se anche questa ricorrerà al giudice, in pratica, si accoderà a quella in essere sino alla sua estinzione e poi subentra?

Il limite massimo di prelievo dalla pensione per crediti concorrenti della medesima natura (nella fattispecie debiti con finanziarie e banche) è del 20%, per la parte che eccede il minimo vitale: ne discende che una volta che il primo creditore abbia ottenuto dal giudice l’assegnazione di un quinto della pensione netta eccedente il minimo vitale, il secondo creditore dovrà attendere che il chi lo ha preceduto nell’azione esecutiva di pignoramento della pensione sia stato completamente soddisfatto (come si dice, il secondo creditore subentrerà appena il primo creditore sarà stato interamente rimborsato).

In altre parole, qualsiasi sia il numero di creditori della medesima natura (nella fattispecie ordinari, ovvero banche finanziarie, privati cittadini muniti di sentenza) la pensione non potrà essere decurtata per un importo superiore al 20% nella parte eccedente il minimo vitale (pari, alla data, a circa 690 euro).

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14 Luglio 2021 · Ludmilla Karadzic