Cessione d'azienda e di ramo d'azienda - Dei debiti risponde l'acquirente o l'alienante?
La regola generale prevede che nel trasferimento dell'azienda i creditori aziendali possono contare sulla responsabilità sia dell'alienante che dell'acquirente, entrambi obbligati in solido. La previsione della solidarietà dell'acquirente dell'azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell'azienda ceduta è posta a tutela dei creditori, e non dell'alienante: sicché, essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente, nei cui confronti può rivalersi in via di regresso l'acquirente che abbia pagato, quale coobbligato in solido, un debito pregresso dell'azienda. Per la liberazione del debitore alienante è necessario uno specifico consenso dei creditori che riguardi il trasferimento dei singoli debiti e non il generico consenso al trasferimento dell'azienda. In pratica, la giurisprudenza e la prevalente dottrina riconoscono che la responsabilità patrimoniale dell'acquirente non può essere derogata da un accordo tra ...
Circa 6 anni fa l'azienda per cui lavoravo ha avuto una cessione di ramo d'azienda: io all'epoca avevo una cessione del quinto per cui contattai Unicredit(banca con cui avevo la cessione) per chiedermi come muovermi, la loro risposta fu di non preoccuparmi che se non ci fosse stata liquidazione di TFR (cosa che non c'è stata) la trattenuta sarebbe passata in automatico. La cosa non è avvenuta, io non ci ho più pensato o meglio pensavo che si sarebbero rifatti sul Trattamento di Fine Rapporto. Due anni fa mi sono licenziata e ho avuto il Trattamento di Fine Rapporto. Ora naturalmente l'assicurazione si è fatta sentire per rientrare del debito: la mia domanda è sono obbligata a rientrare visto che l'errore non è stato mio ma evidentemente qualche passaggio non è andato come doveva? ...
Il conduttore del negozio di mia proprietà e di altri miei cugini, ha sottoscritto con noi una scrittura privata con cui si stabiliva che non avrebbe pagato i canoni di locazione poichè vi era una fessura che insisteva sulle pareti del locale ed in cui i vigili avevavo attestato la pericolosità. Avevamo perciò dato il consenso a non pagare i canoni finchè non venivano ultimati i lavori su questa fessura. Invece il conduttore, subito dopo la firma della stessa, ha ceduto il ramo d'azienda e subaffittato il nostro locale ad altra società la quale ha riaperto subito l'attività. Ora, siccome il contratto è ancora in essere e lui non sta pagando l'affitto da ben 6 mesi, mi chiedo se solo io posso far annullare la scrittura privata e chiedere lo sfratto per morosità. Il problema è che gli altri proprietari vogliono aspettare e sono contrari allo sfratto. ...