Chiusura coattiva d’ufficio della partita IVA e fideiussione richiesta per una eventuale successiva apertura di una nuova partita IVA da parte del medesimo soggetto destinatario del provvedimento di chiusura

Chi è soggetto a chiusura d'ufficio della partita IVA deve prestare fideiussione triennale di almeno 50 mila euro se vuole aprirne una nuova


DOMANDA

Ho ricevuto una comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dove mi comunicano di avermi cessato la partita IVA (PARTITA IVA CESSATA PER PROVVEDIMENTO CESSAZIONE PARTITA IVA EX ARTICOLO 35, Comma 15-BIS/1, DPR 633/72) e che se voglio aprirne una nuova, devo dare una fideiussione di 50 mila euro.

Domanda: l’obbligo di fideiussione ha un termine di scadenza (nel senso, tra X mesi/anni potrò aprirne una nuova partita IVA senza fideiussione)?

Se non e’ possibile, posso aggirare questo provvedimento aprendo una srl o anche per questo ci vuole la fideiussione?


RISPOSTA

L’articolo 35 comma 15 – bis.2 del DPR 602/1973 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto) stabilisce che la partita IVA oggetto di chiusura d’ufficio ex articolo 35 comma 15 – bis.1 del DPR 602/1973, può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, anche in veste di imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50 mila euro.

In altre parole, non c’è un termine previsto per l’obbligo di fideiussione: infatti, la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria, per un importo di 50 mila euro almeno, deve essere prestata per una durata di almeno tre anni a partire dalla data di nuovo rilascio della nuova partita IVA al richiedente già destinatario del provvedimento di cui all’articolo 35 comma 15 – bis.1 del DPR 602/1973.

In particolare, si legge nella norma, in caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50 mila euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.
Dunque, la fideiussione da prestare potrebbe essere anche superiore a 50 mila euro.

Infine, L’obbligo di fideiussione, sempre ai sensi del comma 25 – bis.2 del DPR 602/1973, permane, come abbiamo avuto modo di leggere, anche in caso di richiesta di partita IVA da parte del medesimo soggetto, destinatario del provvedimento di cessazione d’ufficio, in veste di imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società.


15 Gennaio 2025

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