Certificato carichi pendenti – Può essere sostituito da dichiarazione sottoscritta dall’interessato?


Certificato carichi pendenti





Dovendo presentare il rinnovo del mio porto d’armi, che necessita del certificato in oggetto, vi chiedo se c’e’ differenza tra il certificato in oggetto richiesto dal cittadino presso il tribunale, e lo stesso certificato richiesto tramite un commissariato allo stesso tribunale? Inoltre la Prefettura ha l’obbligo di accettare temporaneamente una mia autocertificazione per velocizzare il rinnovo? Grazie

Ai sensi dell’articolo 40 legge 445/2000 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi le certificazioni sono sostituite (ai sensi degli articoli 46 e 47 della citata legge) da dichiarazione resa e sottoscritta dall’interessato.

In particolare, l’articolo 46 della legge 445/2000, prevede che la certificazione di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, nonchè di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, può essere comprovata con dichiarazione, resa anche contestualmente ad una istanza sottoposta al vaglio della Pubblica Amministrazione, sottoscritta dall’interessato.

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Addirittura, la copia dell’istanza sottoscritta dall’interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica.

5 Marzo 2019 · Roberto Petrella


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